Corte costituzionale

Sentenza n. 157/2010

Corte cost., sent. 6 maggio 2010, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/2010
Data di deposito
6 maggio 2010
Data di decisione
28 aprile 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, comma 3, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 34619

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto preclude, in relazione alla pena della reclusione inflitta per i delitti previsti dai precedenti primi due commi (inosservanza degli obblighi concernenti la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità), l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981. La denunciata ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle fattispecie di evasione dal luogo degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare - per le quali le suddette sanzioni sostitutive sono ammesse, dopo che l'art. 4 della legge n. 134 del 2003 ha abrogato l'art. 60 della legge n. 689 del 1981 - è esclusa dal rilievo che le norme prese in considerazione dalla rimettente, come termini di confronto ai fini di un giudizio di irragionevolezza, non esprimono rationes sovrapponibili. La permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono pene «paradetentive» non sostitutive ma principali e costituiscono il segno di un'apertura fiduciaria verso i condannati (assente nel reato di evasione) espressa dall'ordinamento, sicché un comportamento trasgressivo non può determinare un inasprimento del regime originario. L'effetto dissuasivo si connette unicamente alla sanzione applicabile per la violazione dei corrispondenti obblighi e sarebbe fortemente ridotto se tale sanzione fosse attenuabile con la pena sostitutiva, poiché il trasgressore si troverebbe in una situazione molto vicina a quella iniziale. Il legislatore ha non irragionevolmente bilanciato, con il divieto di conversione della pena stabilito dalla norma censurata, l'impossibilità di aggravare il trattamento concernente la sanzione originariamente irrogata, come invece è previsto per le fattispecie evocate in comparazione. Rispetto a queste ultime il comportamento trasgressivo incontra una doppia risposta sanzionatoria, il che giustifica la possibilità che per la seconda di esse venga applicata una sanzione sostitutiva, secondo la disciplina generale dei reati che comportano pene detentive brevi. Si tratta di sistemi diversi, ispirati a logiche in parte differenti e quindi non del tutto omologabili, come sarebbe necessario per rilevare una violazione dell'art. 3 Cost. In tema di applicabilità delle sanzioni sostitutive, v. la citata ordinanza n. 184/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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