Corte costituzionale

Sentenza n. 152/2010

Corte cost., sent. 29 aprile 2010, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/2010
Data di deposito
29 aprile 2010
Data di decisione
26 aprile 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007
  • art. 1, comma 1, legge n. 160 del 2 ottobre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34615

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui prevede che l'obbligo di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte operi soltanto per i titolari e i gestori di esercizi pubblici ove, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande, si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento. La denunciata disparità di trattamento normativo tra esercizi pubblici è esclusa dalla rilevata eterogeneità delle categorie poste a confronto dal giudice a quo (discoteche, sale da ballo, bar, pub, ristoranti e osterie); né può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare la somministrazione di bevande alcoliche in quelle situazioni in cui gli effetti conseguenti al loro consumo possono risultare ampliati dall'ascolto di musica, protratto per ore e talora fino al mattino. Sotto altro profilo, l'iniziativa del rimettente si presenta contraddittoria, poiché, pur essendo basata su argomenti che - nel sollecitare l'ampliamento del novero dei destinatari dell'impugnato precetto - sembrerebbero diretti ad ottenere un intervento di tipo additivo, si risolve nella richiesta - peraltro necessitata in considerazione dell'oggetto del giudizio principale - di caducazione integrale della norma in esame. Ugualmente insussistente è la dedotta violazione dell'art. 41 Cost., in quanto la censurata disposizione, perseguendo la finalità, tipica delle norme sulla sicurezza stradale, di assicurare l'incolumità dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore, risponde a ragioni di utilità sociale e, in particolare, di protezione di valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto è il limite insuperabile di ogni attività economica. Per il consolidato insegnamento secondo cui «l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore», potendo tale discrezionalità «essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto nei casi di "uso distorto o arbitrario", così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza», v., ex multis , in materia di circolazione stradale, la citata ordinanza n. 23/2009. Sulla necessaria ricorrenza di una «identità di condizioni soggettive ed oggettive» tra le «categorie di commercianti considerate» al fine di «giustificare la parità del loro trattamento normativo», v. la citata sentenza n. 76/1972. Per l'affermazione che non è «configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale», purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima «non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue», v., da ultimo, la citata sentenza n. 167/2009. Nel senso che la finalità generale, tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, è quella, «connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)», v. la citata sentenza n. 428/2004, nonché le sentenze n. 9/2009 e n. 165/2008. Per l'affermazione che il rispetto dei «valori primari attinenti alla persona umana» costituisce «il limite insuperabile di ogni attività economica», v. la citata ordinanza n. 548/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione - dal Tribunale ordinario di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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