Corte costituzionale

Sentenza n. 15/2010

Corte cost., sent. 21 gennaio 2010, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/2010
Data di deposito
21 gennaio 2010
Data di decisione
13 gennaio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 43, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 38, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 40, legge n. 69 del 18 giugno 2009
  • art. 11-ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34266

V. titoletto.

Massima n. 34267

Nonostante le sopravvenute modificazioni dell'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che non modificano in modo significativo il quadro normativo, e certamente non in modo satisfattivo delle istanze della Regione ricorrente, e tenuto conto del fatto che la disposizione censurata non ha avuto alcuna applicazione nella sua versione originaria, la questione come proposta si intende trasferita sul testo attualmente vigente dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Massima n. 34268

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La funzione di coordinamento perseguita dalla normativa in esame, che disciplina compiti e funzionamento dello "sportello unico per le imprese", attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa della attività economica, è riconducibile alla competenza esclusiva statale, "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale". La attribuzione allo Stato dell'ambito materiale in cui è stata adottata la norma censurata rende chiara la infondatezza anche della censura avente ad oggetto la violazione del principio di leale collaborazione, posto che, stante l'imputazione dell'intervento normativo alla competenza esclusiva dello Stato, le esigenze di raccordo che quest'ultimo ha ravvisato con le istanze regionali sono adeguatamente tutelate già attraverso la necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata. In senso analogo, v. citata sentenza n. 376/2002.

Massima n. 34269

E' inammissibile, per vaghezza argomentativa delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione al terzo e quarto comma dell'art. 117 della Costituzione. La ricorrente non chiarisce se, nella sua prospettazione, la norma censurata sia riferibile ad ambiti di competenza regionale concorrente oppure residuale ed omette di indicare quale sarebbe, a suo avviso, l'ambito di competenza regionale (vuoi residuale, vuoi concorrente) invaso dalla normativa statale.

Massima n. 34270

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sollevata per asserita violazione del principio di leale collaborazione. La disposizione statale censurata - la quale prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la fissazione di criteri, modalità e condizioni per la concessione di agevolazioni finanziarie nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno previo parere della Conferenza unificata - può essere inquadrata nell'ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali, di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sicché tale inquadramento esclude che possa ritenersi violato l'evocato principio della leale collaborazione in quanto il coinvolgimento delle istanze regionali che essa stessa ravvisa - istanze peraltro richiamate anche in sede di materiale redazione del decreto ministeriale in questione, dato che si afferma che questo deve stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli altri enti locali interessati nella gestione degli interventi finanziari considerati dalla norma - si realizza, in modo adeguato, a livello di acquisizione di parere e non di intesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni sollevate relativamente ad altre disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dai ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe (ric. n. 69 del 2008);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata, con riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (ric. n. 70 del 2008);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto con i ricorsi in epigrafe (ric. n. 69 del 2008 e n. 70 del 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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