Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2010

Corte cost., sent. 15 aprile 2010, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2010
Data di deposito
15 aprile 2010
Data di decisione
12 aprile 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Liguria n. 4 del 6 marzo 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34571

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati». La costituzione e l'individuazione dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. Orbene, la norma impugnata, nel negare la possibilità di istituire nel territorio ligure i centri di identificazione ed espulsione, ha travalicato le competenze legislative regionali, riguardando aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, e non invece altri ambiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. Sul fenomeno dell'immigrazione, v. citate sentenze n. 50/2008, n. 156/2006 e 300/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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