Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2010
Corte cost., sent. 15 aprile 2010, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2010
- Data di deposito
- 15 aprile 2010
- Data di decisione
- 12 aprile 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Liguria n. 4 del 6 marzo 2009
Parametri
Massime
Massima n. 34571
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati». La costituzione e l'individuazione dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. Orbene, la norma impugnata, nel negare la possibilità di istituire nel territorio ligure i centri di identificazione ed espulsione, ha travalicato le competenze legislative regionali, riguardando aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, e non invece altri ambiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. Sul fenomeno dell'immigrazione, v. citate sentenze n. 50/2008, n. 156/2006 e 300/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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