Corte costituzionale
Sentenza n. 133/2010
Corte cost., sent. 15 aprile 2010, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/2010
- Data di deposito
- 15 aprile 2010
- Data di decisione
- 12 aprile 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-bis, comma 5, secondo,terzo,quarto periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 22, comma 2, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 22, comma 3, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 8-bis, decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009
- art. 22, comma 3, ultimo periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
Parametri
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, comma 5, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 1, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 70, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 71, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 72, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 74, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 76, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 77, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 85, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 86, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 5, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 7, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 11, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 34, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Massime
Massima n. 34567
V. titoletto.
Massima n. 34568
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento. Dall'art. 1 delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta (decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320), si deduce che le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. La norma censurata, invece, attribuisce ad un d.P.C.m. il compito di fissare i criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali. La stessa disposizione assegna tali risorse ad un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale e prevede altresì che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sono stabiliti criteri e modalità per la distribuzione delle stesse risorse tra le singole Regioni e Province autonome. Pertanto dal raffronto tra i parametri prima richiamati e la norma censurata si trae la conclusione che quest'ultima è costituzionalmente illegittima - nella parte in cui si applica alla ricorrente - in quanto modifica l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, imposto, nella materia de qua, dallo Statuto stesso. Dalle disposizioni dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (Titolo VI) si deduce, poi, che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. Orbene, in merito alla norma censurata, è indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi già illustrati a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove è richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra. Sull'estensione di pronuncia di illegittimità costituzionale, v. sentenze n. 341 e n. 334/2009.
Massima n. 34569
Poiché la disposizione censurata (art. 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) è stata modificata successivamente alla proposizione dei ricorsi e, in particolare, l'art. 8- bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, ha introdotto un nuovo inciso dopo il secondo periodo del comma 2 della disposizione censurata, senza influire sulla sostanza normativa del suddetto comma, le questioni promosse nel presente giudizio devono intendersi trasferite sul nuovo testo.
Massima n. 34570
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, commi 2 e 3, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, per violazione del principio di leale collaborazione, ed alla Provincia autonoma di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di leale collaborazione. La disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento può essere modificata solo con l'accordo dell'una e dell'altra, in virtù delle norme statutarie richiamate nei paragrafi precedenti. Invece, l'art. 22, commi 2 e 3, incide in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria di entrambe le ricorrenti, imponendo loro di riversare nel bilancio dello Stato le somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica. La specialità dell'autonomia finanziaria delle stesse ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda. La conclusione sopra enunciata deve estendersi anche alla Provincia di Bolzano. In tema, v. citata sentenza n. sentenza n. 341/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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