Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2010

Corte cost., sent. 15 aprile 2010, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2010
Data di deposito
15 aprile 2010
Data di decisione
12 aprile 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 37 del 19 dicembre 2008
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 37 del 19 dicembre 2008
  • art. 4, legge della Regione Puglia n. 37 del 19 dicembre 2008
  • art. 7, legge della Regione Puglia n. 37 del 19 dicembre 2008
  • art. 8, legge della Regione Puglia n. 37 del 19 dicembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34565

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37, deve essere dichiarata inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto il ricorrente non ha sufficientemente motivato in punto di non manifesta infondatezza, con il risultato che essa è formulata in modo generico ed apodittico. In senso analogo, v. citate sentenza n. 80/2010 e ordinanza n. 344/2008.

Massima n. 34566

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 2, commi 1 e 2, 4, 7 e 8, della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37. Nel caso di specie, l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale censurata prevede la creazione di tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in materia di professioni turistiche. Il successivo art. 4 stabilisce i requisiti minimi, nonché la tipologia dei titoli specifici necessari per l'accreditamento di coloro che svolgono professioni turistiche. Infine, gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 37 del 2008 disciplinano sia le condizioni per l'iscrizione negli elenchi provinciali degli esercenti le professioni turistiche, la cui istituzione è espressamente prevista dall'art. 5 della cennata legge regionale, sia l'esercizio delle medesime professioni, nonché contemplano gli effetti dell'iscrizione nei suddetti elenchi provinciali. Orbene, tenuto conto del principio fondamentale in materia di professioni, secondo il quale compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio anche nei confronti delle professioni turistiche, nonché della costante giurisprudenza costituzionale, devono ritenersi riservate allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti. Poiché le altre norme della legge regionale n. 37 del 2008 hanno una inscindibile connessione con le disposizioni specificamente oggetto di censura, così che, senza queste ultime, dette norme risultano prive di autonoma portata normativa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di incostituzionalità deve estendersi all'intera legge. In senso analogo, in materia di professioni, v. citate sentenze n. 271/2009, n. 138/2009, n. 179/2008 e n. 300, n. 57/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), e, per conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della restante parte della legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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