Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2010
Corte cost., sent. 19 marzo 2010, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2010
- Data di deposito
- 19 marzo 2010
- Data di decisione
- 10 marzo 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 26 ottobre 2006
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 5, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
- legge costituzionale n. 16 del 31 gennaio 1963
- art. 6, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Massime
Massima n. 34480
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, n. 19, nella parte in cui non assicura la separazione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle USL, e le attività poste in essere direttamente dalle ASL, conseguentemente non sottraendo le Aziende al peso delle passività precedenti la loro istituzione. L'art. 15, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2006 non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle nuove ASL, né il legislatore regionale ha previsto strumenti normativi idonei «rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unità sanitarie locali», tali da consentire «ad uno stesso soggetto - che pure subentrava nella loro posizione giuridica - ossia alle nuove aziende sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti». In senso analogo, v. citate sentenze n. 134/2006, n. 89/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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