Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2010

Corte cost., sent. 17 marzo 2010, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2010
Data di deposito
17 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 22 del 22 luglio 2009
  • art. 18, legge della Regione Basilicata n. 22 del 22 luglio 2009
  • art. 20, legge della Regione Basilicata n. 22 del 22 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34473

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22, impugnati, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere g ) e h ), Cost., in quanto prevedono l'obbligo per le Forze di Polizia di trasmettere alla Giunta regionale, al termine della stagione sciistica annuale, l'elenco degli infortuni verificatisi e demandano il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale e l'irrogazione delle relative sanzioni alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali. La censurata disciplina regionale non viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato poiché non pone a carico delle Forze di Polizia compiti o attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con la legge statale n. 363 del 2003 sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. In particolare, l'art. 3, comma 4, ispirato ad un principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, si limita a richiedere alle Forze di Polizia una mera trasmissione di dati già acquisiti nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche; quanto ai compiti di controllo, vigilanza e irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 18 e 20, essi trovano fondamento nel combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 21, comma 1, della menzionata legge statale che consente di ritenere estesi i compiti di controllo e sanzionatori ivi previsti alle prescrizioni adottate dalle Regioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti. Inoltre, la sostanziale rispondenza dei citati artt. 18 e 20 della legge regionale alle previsioni della legge statale di riferimento travolge automaticamente anche la censura di violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza. Per l'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza costituzionale in riferimento alle censure di violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g ), Cost., che «le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale», v. le citate sentenze n. 10/2008, n. 322/2006 e n. 134/2004. Nel senso che forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possano essere «disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa», ma debbano «trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati», v. le citate sentenze n. 322/2006 e n. 429/2004. Sull'esclusione di un vulnus delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni, trattandosi di strumento con il quale si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali, v. la citata sentenza n. 327/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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