Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/2010

Corte cost., ord. 12 marzo 2010, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
98/2010
Data di deposito
12 marzo 2010
Data di decisione
8 marzo 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 163, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 162, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 160, comma 1, lett. c), regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
  • legge n. 80 del 14 maggio 2005
  • decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
  • decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 34459

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 162, comma secondo, e 160, primo comma, lett. c ), del medesimo decreto, nel testo modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Poiché sull'interpretazione denunciata come in contrasto con l'art. 3 Cost. manca un diritto vivente e nell'ambito di più indirizzi sussiste un orientamento, del quale lo stesso rimettente dà atto, che ha ritenuto conseguibile, mediante un'interpretazione adeguatrice, l'auspicata soluzione nel senso della sindacabilità della scelta del proponente il concordato di non suddividere i creditori in classi, la questione risulta non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni che impedirebbero di adottare un'esegesi costituzionalmente corretta della normativa in esame. Per il consolidato insegnamento secondo cui le norme non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni conformi alla Costituzione, avendo dunque il giudice il dovere di adottare, tra più possibili esegesi di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 338/2009 e n. 310/2009. Sull'onere di ricercare un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, a maggior ragione gravante sul giudice a quo in mancanza di un diritto vivente e in relazione a un complesso normativo recentemente modificato e non concordemente interpretato dalla giurisprudenza di merito, v. la citata ordinanza n. 124/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma, ed all'art. 160, primo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Biella, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze