Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2010
Corte cost., ord. 5 marzo 2010, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2010
- Data di deposito
- 5 marzo 2010
- Data di decisione
- 24 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 marzo 2007
Parametri
Massime
Massima n. 34414
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza conseguente alla carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui sospende l'obbligo di vaccinare i minori per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008. Il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie del giudizio principale, con riguardo non solo ai fatti verificatisi, alla data di nascita del minore coinvolto e alla tipologia della vaccinazione di cui si controverte, ma anche all'oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, sulla cui legittimità è chiamato a giudicare. Tale carenza impedisce alla Corte di verificare la plausibilità dell'asserzione svolta dal medesimo rimettente in punto di rilevanza, circa il fatto per cui «l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'obbligatorietà della vaccinazione per la figlia» dei ricorrenti. Inoltre, posto che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale va motivata con riguardo all'oggetto del giudizio principale, è del tutto inverosimile, alla luce della competenza assegnata dalla legge al giudice di pace, che tale oggetto sia costituito dall'accertamento dell'obbligo di sottoporre i minori a vaccinazione. Per l'affermazione che «la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore», v. la citata ordinanza n. 262/2004. Per la manifesta inammissibilità delle questioni determinata dal difetto di motivazione sulla rilevanza per carente descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 219/2009 e n. 211/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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