Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/2010

Corte cost., ord. 5 marzo 2010, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
87/2010
Data di deposito
5 marzo 2010
Data di decisione
24 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 marzo 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34414

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza conseguente alla carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui sospende l'obbligo di vaccinare i minori per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008. Il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie del giudizio principale, con riguardo non solo ai fatti verificatisi, alla data di nascita del minore coinvolto e alla tipologia della vaccinazione di cui si controverte, ma anche all'oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, sulla cui legittimità è chiamato a giudicare. Tale carenza impedisce alla Corte di verificare la plausibilità dell'asserzione svolta dal medesimo rimettente in punto di rilevanza, circa il fatto per cui «l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'obbligatorietà della vaccinazione per la figlia» dei ricorrenti. Inoltre, posto che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale va motivata con riguardo all'oggetto del giudizio principale, è del tutto inverosimile, alla luce della competenza assegnata dalla legge al giudice di pace, che tale oggetto sia costituito dall'accertamento dell'obbligo di sottoporre i minori a vaccinazione. Per l'affermazione che «la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore», v. la citata ordinanza n. 262/2004. Per la manifesta inammissibilità delle questioni determinata dal difetto di motivazione sulla rilevanza per carente descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 219/2009 e n. 211/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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