Corte costituzionale
Ordinanza n. 78/2010
Corte cost., ord. 26 febbraio 2010, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 78/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 405, comma 1, bis, codice di procedura penale
- art. 3, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34398
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione anche quando la gravità indiziaria, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con la sentenza n. 121 del 2009, successiva all'ordinanza di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che la sollevata questione di costituzionalità è divenuta priva di oggetto. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., attesa l'incompatibilità della richiesta obbligata di archiviazione da esso prefigurata con gli artt. 3 e 112 Cost., v. la citata sentenza n. 121/2009. Nel senso che l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente, v., con riferimento a questioni analoghe all'attuale, la citata ordinanza n. 126/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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