Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/2010
Corte cost., ord. 26 febbraio 2010, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 37 del 20 ottobre 2008
- art. 20, legge della Regione Liguria n. 44 del 24 dicembre 2008
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 43, Trattato CE
- art. 49, Trattato CE
- art. 13, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Massime
Massima n. 34394
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37, nella parte in cui ha inserito il comma 2- bis nell'art. 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10, e dell'art. 20, della legge Regione Liguria 24 dicembre 2008, n. 44, art. 20, che ha sostituito il predetto comma 2- bis dell'art. 34 della legge regionale n. 10 del 2008, in quanto, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrato in vigore l'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale ha stabilito espressamente l'abrogazione dell'intero articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 «così come modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37, dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 e dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44». Pertanto, il suindicato intervento normativo può ritenersi totalmente satisfattivo delle pretese avanzate con i ricorsi, in quanto l'avvenuta abrogazione è effetto della dismissione della partecipazione regionale nella società in esame, a sua volta conseguente all'accertamento dell'impossibilità del verificarsi delle condizioni atte a configurare la predetta società quale società in house, senza che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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