Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/2010

Corte cost., ord. 24 febbraio 2010, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
62/2010
Data di deposito
24 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:62

Parametri

Massime

Massima n. 34367

È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione ad alcuni articoli da questi pubblicati, dalla Corte suprema di Cassazione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 22 febbraio 2000. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte suprema di cassazione, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte suprema di cassazione;

che, a cura della ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la Cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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