Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/2010

Corte cost., ord. 17 dicembre 2010, n. 362

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
362/2010
Data di deposito
17 dicembre 2010
Data di decisione
13 dicembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:362

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
  • art. 18, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
  • art. 18, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 3, lett. e), statuto speciale regione Sardegna
  • art. 48, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 75, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006

Massime

Massima n. 35170

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. ed all'art. 3, lett. e ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), deve ritenersi ammissibile la questione, benché proposta con "sentenza-ordinanza" con la quale il TAR, non definitivamente pronunciando sul ricorso, ha rigettato la domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, senza esaminare le censure la cui decisione ha ritenuto condizionata alla previa definizione dell'incidente di costituzionalità. Infatti, il provvedimento, contenente un duplice ordine di statuizioni, è configurabile come "ordinanza", nella parte in cui il rimettente, con esso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, senza avere del tutto definito il giudizio principale, del quale ha disposto la sospensione. Sull'idoneità della "sentenza-ordinanza" ad instaurare ritualmente il giudizio incidentale di costituzionalità, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 94/2009 e ordinanza n. 243/2010.

Massima n. 35171

Nel giudizio incidentale di costituzionalità vengono in rilievo i soli parametri indicati dal rimettente e non anche quelli ulteriori dedotti dalla parte privata, sicché nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. ed all'art. 3, lett. e ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), non può essere presa in considerazione la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. prospettata dalla parte privata.

Massima n. 35172

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. ed all'art. 3, lett. e ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto stabilisce che i soggetti aggiudicatori devono procedere all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche nel caso di mancata stipula del contratto con l'aggiudicatario provvisorio, a causa dell'accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale, e cioè in un caso ulteriore rispetto a quelli previsti dagli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006. La premessa interpretativa su cui si fonda il dubbio di costituzionalità è stata, infatti, enunciata in modo assertivo, senza chiarire le ragioni che dovrebbero giustificarla. In particolare, il rimettente ha mancato di esplicitare le ragioni dell'opzione ermeneutica accolta per ritenere sussistente il denunciato contrasto tra la censurata disciplina e quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, pur in presenza di un contrastante orientamento della giurisprudenza amministrativa. In proposito, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria, in caso di difetto dei requisiti generali, discende direttamente dall'art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (dovendosi intendere per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, ivi compreso il difetto dei requisiti generali) e che la segnalazione all'Autorità va fatta nel caso di riscontrato difetto sia dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione sia dei requisiti di ordine generale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed all'articolo 3, lettera e), dello statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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