Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/2010

Corte cost., ord. 24 novembre 2010, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
339/2010
Data di deposito
24 novembre 2010
Data di decisione
15 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:339

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 35122

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), impugnato in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sollevata da una delle parti del giudizio a quo , poiché il TAR ha plausibilmente motivato in ordine alla sussistenza di tale requisito. Infatti, il rimettente, dopo avere delibato l'infondatezza dei primi cinque motivi del ricorso proposto nel giudizio principale, ha indicato che la parte attrice, con il sesto motivo, ha dedotto che il citato art. 38, comma 1, non permetterebbe di stabilire il criterio del contingentamento numerico delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, previsto dall'impugnato provvedimento di diniego. Secondo il TAR, invece, la norma censurata, avendo prodotto «l'effetto di convalidare» tale provvedimento, costituisce la disposizione da applicare nel giudizio principale, con conseguente rilevanza della questione di legittimità costituzionale della medesima. Inoltre, il rimettente ha offerto una non implausibile ricostruzione del quadro normativo di riferimento, esplicitando adeguatamente le ragioni a conforto della premessa interpretativa posta a base della sollevata questione, nella parte concernente l'individuazione del criterio che governa il rilascio delle autorizzazioni in esame e la circostanza che la Regione Veneto, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti, non può derogarlo. Sull'idoneità di una motivazione non implausibile in punto di rilevanza a dare ingresso al giudizio di costituzionalità, v., ex multis , le citate sentenze n. 270/2010 e n. 34/2010.

Massima n. 35123

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), impugnato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in quanto - stabilendo che «fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti» - convaliderebbe il diniego di autorizzazione fondato sul criterio del contingentamento numerico dei pubblici esercizi, vietato dalla legislazione statale (art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006). Il giudice a quo non ha, infatti, indicato le ragioni in grado di dimostrare che la sola interpretazione plausibile dell'impugnata disposizione è quella che la porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e che sarebbe impossibile offrirne una lettura costituzionalmente corretta; in particolare, non ha spiegato perché, nonostante l'ampia formulazione lessicale della disposizione, il richiamo dalla stessa operato ai parametri ed ai criteri «attualmente vigenti» debba essere riferito a quelli contenuti negli atti di programmazione comunali adottati anteriormente alla data della sua emanazione, anziché a quelli stabiliti dal legislatore statale. L'esigenza di un'adeguata motivazione sul punto deriva, altresì, dalla considerazione dei lavori preparatori della legge regionale, che evidenziano, piuttosto, l'intento del legislatore veneto di escludere, anche in via transitoria, l'applicabilità del criterio sospettato di illegittimità costituzionale. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost., il rimettente ha del tutto omesso di chiarire in che modo la norma regionale censurata si porrebbe in contrasto con tale parametro costituzionale. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omesso o inadeguato espletamento del doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze n. 192/2010, n. 110/2010 e n. 98/2010. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione circa il contrasto tra la norma denunciata e uno degli evocati parametri costituzionali, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 34/2010, ordinanze n. 163/2010 e n. 77/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), sollevata, in riferimento agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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