Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/2010

Corte cost., ord. 24 novembre 2010, n. 336

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
336/2010
Data di deposito
24 novembre 2010
Data di decisione
15 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:336

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
  • decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
  • art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 35119

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e 19, primo comma, lett. b ), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, sono applicabili ratione temporis al caso di specie, non potendosi invocare l'art. 283 del suddetto d.lgs. che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; il rimettente chiede un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Come già rilevato nell'ordinanza n. 406 del 2008, resa su analoga questione in cui il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione, anziché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione, v. la citata ordinanza n. 406/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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