Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/2010
Corte cost., ord. 21 luglio 2010, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/2010
- Data di deposito
- 21 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:264
Parametri
- art. 132, comma 2, Costituzione
- art. 45, comma 4, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 34860
In relazione alla fase del giudizio di delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile in quanto deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato»; né può ritenersi che tale figura, pur essendo «esterna all'organizzazione dello Stato», eserciti un potere che rientri nello «svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità». Difetta altresì il requisito oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., alla quale soltanto si riferiscono il diritto di iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Livinnalongo del Col di Lana e che costituisce il momento iniziale del procedimento decisionale complesso previsto per la variazione territoriale cui esso aspirerebbe. Infine, il ricorso risulta finalizzato non già al ripristino del corretto confine fra le diverse attribuzioni costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una pronuncia che tenga luogo degli atti tuttora mancanti al completamento della procedura di variazione territoriale di cui all'art. 132 Cost., estranea alla giurisdizione attribuita alla Corte. Sulla non riconoscibilità dell'ente locale quale «potere dello stato», v. citata ordinanza n. 84/2009. In senso analogo, con specifico riferimento alla Provincia, v. citate ordinanze n. 380/1993 e n. 101/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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