Corte costituzionale
Ordinanza n. 248/2010
Corte cost., ord. 8 luglio 2010, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 248/2010
- Data di deposito
- 8 luglio 2010
- Data di decisione
- 5 luglio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 5, legge n. 175 del 6 giugno 1991
Parametri
Massime
Massima n. 34819
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui tale disposizione - successivamente abrogata dall'art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile, ratione temporis , nel procedimento a quo - non prevedeva che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso, potesse avvenire anche a richiesta del terzo acquirente del bene ipotecato. Invero, nel caso in esame, concernente un tratto di terreno con annessi fabbricati rurali e già debitamente catastato, si versa in un'ipotesi di credito fondiario rispetto alla quale - diversamente che per gli edifici o complessi condominiali per i quali si può ottenere l'accatastamento delle singole porzioni costitutive - non era e non è previsto alcun diritto di frazionamento a favore del terzo acquirente del bene ipotecato, vigendo l'ordinario principio di indivisibilità dell'ipoteca. Il giudice a quo , pur dando atto di un ostacolo, emergente ictu oculi , che si frappone all'ammissibilità del mezzo di tutela esperito, ha omesso di svolgere qualsiasi motivazione sul punto, che consenta di rendere comprensibile la ragione per la quale egli si reputi competente a pronunciarsi sul ricorso che gli è stato devoluto. Inoltre, posto che la norma impugnata si riferisce a fattispecie del tutto diversa da quella dedotta in giudizio (edifici o complessi condominiali, in luogo di terreni), un'eventuale pronuncia caducatoria non spiegherebbe effetto alcuno sulla vicenda in contestazione, che continuerebbe comunque ad essere assoggettata all'ordinaria disciplina del mutuo fondiario e della relativa garanzia ipotecaria. Pertanto, il rimettente è incorso, nella formulazione del relativo quesito, in un'evidente aberratio ictus , giacché il suo petitum avrebbe dovuto indirizzarsi, semmai, nel senso della censura di un'irragionevole disparità di trattamento, ai fini del frazionamento del mutuo e della garanzia ipotecaria, tra il terzo acquirente della porzione di edificio o complesso condominiale rispetto al terzo acquirente di altri tipi di immobili, quali i terreni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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