Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2010

Corte cost., ord. 7 luglio 2010, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/2010
Data di deposito
7 luglio 2010
Data di decisione
5 luglio 2010
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, lett. b), legge della Regione Marche n. 22 del 8 ottobre 2009

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 39, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 40, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 41, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 42, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 43, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 44, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 45, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 46, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 47, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 48, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 49, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 50, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 233, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 34815

Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. b ), della legge della Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e in relazione all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (nella specie, motivata dalla sopravvenuta abrogazione della norma impugnata da parte dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31) determina ex se , ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 206/2010 e n. 292/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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