Corte costituzionale
Ordinanza n. 244/2010
Corte cost., ord. 7 luglio 2010, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 244/2010
- Data di deposito
- 7 luglio 2010
- Data di decisione
- 5 luglio 2010
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett. b), legge della Regione Marche n. 22 del 8 ottobre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 39, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 40, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 41, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 42, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 43, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 44, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 45, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 46, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 47, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 48, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 49, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 50, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 233, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 34815
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. b ), della legge della Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e in relazione all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (nella specie, motivata dalla sopravvenuta abrogazione della norma impugnata da parte dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31) determina ex se , ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 206/2010 e n. 292/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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