Corte costituzionale
Ordinanza n. 191/2010
Corte cost., ord. 28 maggio 2010, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 191/2010
- Data di deposito
- 28 maggio 2010
- Data di decisione
- 26 maggio 2010
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:191
Norme oggetto del giudizio
- Doc.IV-ter, n. 7, deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 34694
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (Doc. IV- ter , n. 7) con cui è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili. Infatti, nella fattispecie sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto. Sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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