Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/2010
Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/2010
- Data di deposito
- 6 maggio 2010
- Data di decisione
- 28 aprile 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 7, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 21, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 34627
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se risulti o meno fondata la circostanza dedotta dal ricorrente concernente l'asserito possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 219/2009 e n. 378/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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