Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/2010

Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
165/2010
Data di deposito
6 maggio 2010
Data di decisione
28 aprile 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:165

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34627

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se risulti o meno fondata la circostanza dedotta dal ricorrente concernente l'asserito possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 219/2009 e n. 378/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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