Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/2010
Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/2010
- Data di deposito
- 6 maggio 2010
- Data di decisione
- 28 aprile 2010
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 200 del 22 dicembre 2008
- Allegato 1, decreto-legge n. 200 del 22 dicembre 2008
- legge n. 9 del 18 febbraio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 14, lett. o), statuto regione Sicilia
- art. 15, comma 3, statuto regione Sicilia
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 34620
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, deve dichiararsi l'estinzione del processo, dato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, che ha sottratto all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del d.l. n. 200 del 2008 tutte le disposizioni riguardanti l'istituzione, ricostituzione o variazione dei territori di Comuni siciliani, di cui la Regione lamentava l'abrogazione e, che proprio in considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2009, il Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale in data 18 marzo 2010, ha rinunciato al ricorso, affermando che sono venute meno le ragioni dell'impugnazione. Sicché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la mera rinuncia al ricorso è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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