Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/2010
Corte cost., ord. 29 aprile 2010, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/2010
- Data di deposito
- 29 aprile 2010
- Data di decisione
- 26 aprile 2010
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 7, legge n. 50 del 8 marzo 1999
Massime
Massima n. 34616
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 53 del 2005 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 30 del 2010, sulla base del rilievo - cui l'odierno rimettente non ha opposto alcun nuovo argomento - che il legislatore delegato, senza eccedere dal criterio del coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del suddetto giudizio di opposizione alla riforma operata dal d.lgs. n. 51 del 1998, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione. Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di identiche questioni, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 53/2005 e ordinanza n. 30/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B) come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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