Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/2010
Corte cost., ord. 8 aprile 2010, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/2010
- Data di deposito
- 8 aprile 2010
- Data di decisione
- 24 marzo 2010
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:130
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 maggio 1953
Massime
Massima n. 34561
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 22 luglio 2009. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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