Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/2010

Corte cost., ord. 8 aprile 2010, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/2010
Data di deposito
8 aprile 2010
Data di decisione
24 marzo 2010
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:130

Parametri

Massime

Massima n. 34561

È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 22 luglio 2009. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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