Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2009
Corte cost., sent. 13 marzo 2009, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2009
- Data di deposito
- 13 marzo 2009
- Data di decisione
- 9 marzo 2009
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:69
Norme oggetto del giudizio
- nota del ministro delle finanze del 11 maggio 2007
- nota (o lettera) del Presidente consiglio ministri del 11 maggio 2007
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 49, decreto legislativo n. 117 del 31 luglio 2005
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33234
Sussistendo sia il requisito soggettivo, limitatamente alla Commissione parlamentare e al Presidente del Consiglio dei ministri (e non anche al Ministro), sia il requisito oggettivo, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87, già ritenuta, in via delibativa, nella ordinanza n. 61 del 2008, relativamente al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso contro il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché la Corte costituzionale dichiari che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell'Assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla stessa Commissione parlamentare, e, per l'effetto, annulli la proposta di revoca presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 maggio 2007 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti. Per quanto riguarda il requisito soggettivo, deve riconoscersi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la qualifica di organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Anche il Presidente del Consiglio dei ministri è organo competente a dichiarare la volontà del Governo, a differenza del Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto al requisito oggettivo del conflitto, la Commissione ricorrente è investita di attribuzioni che discendono dall'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione, fondato sull'art. 21 Cost., in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo e preponderante». L'oggetto del conflitto è quindi la delimitazione degli ambiti di attribuzione dei poteri confliggenti, derivante da norme e principi costituzionali, che risponde a finalità ed esigenze diverse dalla valutazione dell'esistenza o non di vizi di legittimità del medesimo atto impugnato, effettuata dal giudice amministrativo adito a tutela delle situazioni giuridiche soggettive del ricorrente. Sul requisito soggettivo, v. le citate sentenze n. 502/2000 e n. 49/1998 ed ordinanze n. 221/2004, n. 195/2003, n. 137/2000, n. 171/1997, 123/1979. Sul requisito oggettivo, v. la citata sentenza n. 225/1974.
Massima n. 33235
Non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell'Assemblea degli azionisti della RAI - Radio Televisione Italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Pertanto deve essere annullata la nota del Ministro dell'economia, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2007, con la quale il Ministro stesso ha informato quest'ultimo della decisione di revocare il predetto consigliere. Inoltre, deve essere accolta la richiesta della Commissione ricorrente di annullare tutti gli atti «connessi e conseguenti» alla suddetta nota del Ministro. In particolare, la Corte, sulla base di quanto sopra, ha individuato come lesivi e quindi ha annullato i seguenti atti: la nota, in data 11 maggio 2007, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato al Presidente della Commissione di vigilanza la decisione del Ministro dell'economia di revocare il consigliere Petroni; la nota, in pari data, con la quale il Ministro dell'economia ha invitato il Direttore generale del Dipartimento del Tesoro «a porre in essere le conseguenti iniziative per attivare il percorso di revoca del Prof. Petroni e di nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione»; la nota, in pari data, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha chiesto al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale della RAI S.p.A. di convocare senza ritardi l'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., con il seguente ordine del giorno: «1. Revoca di un amministratore e nomina di un nuovo amministratore della Società». La proposta di revoca del consigliere nominato dal Ministro, non preceduta da conforme deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non costituisce una mera applicazione della legge vigente, ma si pone, al contrario, come una violazione della stessa, se interpretata secondo un criterio sistematico costituzionalmente orientato; consegue che essa determina una illegittima menomazione delle attribuzioni, che discendono dall'art. 21 Cost., del Parlamento, il quale agisce, nella materia del servizio pubblico radiotelevisivo, per il tramite della Commissione di vigilanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell'Assemblea degli azionisti della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
annulla, per l'effetto:
a) la nota del Ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2007;
b) la nota, in pari data, del Presidente del Consiglio dei ministri, indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
c) la nota, in pari data, del Ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al Direttore generale del Dipartimento del Tesoro;
d) la nota, in pari data, del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale della RAI S.p.A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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