Corte costituzionale
Sentenza n. 61/2009
Corte cost., sent. 5 marzo 2009, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/2009
- Data di deposito
- 5 marzo 2009
- Data di decisione
- 25 febbraio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007
- art. 14, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007
- art. 14, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007
- art. 14, comma 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007
- art. 21, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007
- art. 64, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 13 marzo 2008
- art. 14, comma 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 183, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
- art. 2, comma 1, statuto regione Valle d'Aosta
- direttiva CEE n. 442 del 15 luglio 1975
- direttiva CE n. 12 del 5 aprile 2006
- art. 186, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 208, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- All. C, punto R13, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- All. B, punto D15, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 216, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- direttiva CE n. 442 del 15 luglio 1975
- direttiva CEE n. 422 del 15 luglio 1975
- art. 186, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 186, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- direttiva CE n. 98 del 19 novembre 2008
Massime
Massima n. 33213
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale il ricorrente avrebbe invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 non più vigenti o, più precisamente, le avrebbe richiamate nel testo anteriore alla novella recata dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008, là dove tale modifica normativa era già intervenuta al momento della notifica di entrambi i ricorsi. Infatti, anche se i due ricorsi sono stati depositati successivamente all'entrata in vigore della novella correttiva, nel primo caso l'errore del ricorrente in ordine alla vigenza della norma interposta evocata è stato seguito dalla espressa affermazione che le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero anche con la disciplina statale sopravvenuta; nel secondo caso deve ritenersi sufficiente l'indicazione esatta della norma interposta.
Massima n. 33214
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale la modifica dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, da parte del d.lgs. n. 4 del 2008, avendo apportato una disciplina di tutela dell'ambiente meno rigorosa, avrebbe imposto al ricorrente di argomentare in ordine al perdurare dell'interesse al ricorso, in quanto detta eccezione è inconferente, attenendo al merito e non all'ammissibilità dei ricorsi.
Massima n. 33215
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale il ricorso fa riferimento ad una norma del Titolo V, Parte II, della Costituzione senza aver motivato in ordine alla sua applicazione ad una Regione a statuto speciale ed avendo peraltro omesso di valutare comparativamente i due sistemi, quello costituzionale e quello statutario, tenuto conto delle competenze statutarie della Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica (art. 2, primo comma, lettera g , dello statuto speciale), di tutela del paesaggio (art. 2, primo comma, lettera q ) e quella di integrazione ed attuazione in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo comma, lettera i ). Infatti, la Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicché qualsiasi motivazione del ricorrente in proposito sarebbe stata ultronea, essendo peraltro evidente che questo tipo di valutazione fuoriesce dall'ambito dell'ammissibilità. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 10/2009.
Massima n. 33216
È costituzionalmente illegittimo, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura, l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), della Costituzione, il quale prevede che «i materiali inerti da scavo non costituiscono "rifiuti" e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lett. z ), del d.lgs. n. 152 del 2006». Si tratta di disposizione che attiene alla stessa definizione di "rifiuto", riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non è riferibile a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono "rifiuti", non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale. L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2007, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.
Massima n. 33217
È costituzionalmente illegittimo, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura, l'art. 14, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione. Tale disposizione allarga il novero dei materiali inerti da scavo, restringendo la nozione di "rifiuto" e riducendo conseguentemente la tutela dell'ambiente, con l'aggiungere all'ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché «risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006». Si tratta di disposizione che attiene alla stessa definizione di "rifiuto", riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non è riferibile a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono "rifiuti", non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale. L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2007, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.
Massima n. 33218
In considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, va affermata l'illegittimità costituzionale derivata anche dell'art. 14, comma 3, della medesima legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura. Tale comma concerne, infatti, l'avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti, in un contesto normativo in cui risultano essere state ritenute costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la individuazione della nozione di "rifiuto". L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 31 del 2007, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.
Massima n. 33219
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura, l'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (modificativo del comma 5 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31) e l'art. 14, comma 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31. Infatti le disposizioni, sia del comma 5 (nella versione di cui all'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008), che riguarda «l'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro ubicazione, sia del comma 6, secondo il quale «la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una nozione più ampia di "rifiuto" ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate», ammettendo "il deposito" dei soli materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo limitato (secondo i casi: uno o tre anni); sicché non può certo dirsi che la Regione non ha esercitato le sue competenze per fissare limiti più elevati di tutela ambientale. L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2007 e dell'art. 64 della legge regionale n. 4 del 2008, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.
Massima n. 33220
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed al punto D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione impugnata stabilisce che i «centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche isole ecologiche, assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e recupero», e precisa che dette operazioni sono cosa diversa dalle «operazioni di smaltimento e recupero» e come tali non sono assoggettabili alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. I centri comunali, o isole ecologiche di cui si parla, corrispondono ai "centri di raccolta" menzionati dall'art. 183, comma 1, lettera c ), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l'8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale. Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario; infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE richiamata dal ricorrente) qualifica come "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla "messa in riserva" o dal "deposito preliminare" previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della suddetta legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed al punto D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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