Corte costituzionale
Sentenza n. 339/2009
Corte cost., sent. 30 dicembre 2009, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 339/2009
- Data di deposito
- 30 dicembre 2009
- Data di decisione
- 16 dicembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:339
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 8, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 10, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34202
V. titoletto.
Massima n. 34203
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - che disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale - sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, la disposizione denunciata si limita a determinare finalisticamente e nell'esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell'oggetto delle «misure» a ciò necessarie. In tema di politica energetica, v. citate sentenze n. 248/2006 e n. 383/2005.
Massima n. 34204
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la censura che investe la procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti di idrocarburi definiti marginali», per omessa previsione dell'intesa della Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio, muove da un erroneo presupposto interpretativo. La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura concessoria, che era prevista al momento della adozione della norma impugnata dall'art. 1, comma 7, lettera n ), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239; quest'ultima legge è stata successivamente modificata ad opera dell'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto, all'art. 1, un apposito comma 82- ter , ribadendo che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n ), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate. In tema, v. citata sentenza n. 383/2005.
Massima n. 34205
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare. Detto decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure competitive» per l'assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente che, unitamente alla materia concorrente dell'energia, esso interseca l'area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza, senza però prevedere strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Va pertanto rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione. In senso analogo, v. citata sentenza n. 1/2008.
Massima n. 34206
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aggiunge il comma c- ter all'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione coinvolge competenze regionali in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione nonché interessi, facenti capo al Fondo rotativo, per la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva. Ma tale concorso di competenze, non risolvibile attraverso un giudizio di prevalenza dell'una sull'altra, necessita il ricorso a strumenti di leale collaborazione, quale, nella specie, l'assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata. In tema, v. citate sentenze n. 63/2008 e n. 336/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric. n. 69 del 2008;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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