Corte costituzionale
Sentenza n. 328/2009
Corte cost., sent. 11 dicembre 2009, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 328/2009
- Data di deposito
- 11 dicembre 2009
- Data di decisione
- 2 dicembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 9 luglio 2008
- art. 23, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 9 luglio 2008
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002
- decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992
- direttiva CEE n. 253 del 10 aprile 1984
- art. 7, decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002
Massime
Massima n. 34173
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché non sarebbe chiaro in qual modo le due disposizioni censurate siano in contrasto col predetto parametro di legittimità costituzionale. Come emerge chiaramente dal petitum indicato in calce al ricorso, la difesa erariale ha inteso formulare la questione di legittimità costituzionale esclusivamente con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e non anche in relazione all'art. 4, comma 1, numero 9, dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Massima n. 34174
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 poiché, anche là dove parametrata sull'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questa disposizione, stante la autonomia speciale di cui gode la Regione, non sarebbe alla medesima applicabile. Infatti, alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome, «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti», si applicano indubbiamente le disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite», dovendo essere applicate, a seconda dei casi, ora in luogo ora in aggiunta alle disposizioni statutarie, quelle direttamente rinvenibili nella Costituzione, ove queste siano tali da attribuire alla Regione a statuto speciale un ambito di autonomia che non le spetterebbe in base alle sole previsioni statutarie. Nel caso che interessa va osservato che lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol non attribuisce alla Regione competenze legislative in materia di professioni. È, pertanto, evidente che la previsione contenuta nel comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, attributiva alle Regioni della potestà legislativa concorrente in detta materia, realizzando in favore della predetta Regione una «forma più ampia di autonomia» è applicabile anche a quest'ultima. In senso analogo, v. citate sentenze n. 450, n. 370/2006 e n. 279/2005.
Massima n. 34175
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., stante la sua incerta determinazione, dato che, al contrario, l'oggetto delle doglianze di parte ricorrente è adeguatamente chiaro e preciso, tanto che la difesa regionale non ha avuto in realtà alcuna incertezza in ordine a ciò da cui si doveva difendere.
Massima n. 34176
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 per inadeguata motivazione circa il parametro interposto evocato. E' infatti chiaro in quali termini le due disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto coi principi fondamentali fissati, quanto alla figura del revisore cooperativo, dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e, quanto alla figura del revisore contabile, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Massima n. 34177
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 per omesso riferimento, nella deliberazione di impugnazione della legge regionale presa in sede governativa, al parametro interposto riguardante la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili. Infatti, la relazione predisposta dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, che è espressamente richiamata in occasione della deliberazione governativa con la quale si è disposta la impugnazione della legge regionale n. 5 del 2008, precisa che fra i motivi di impugnazione vi è il contrasto con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili.
Massima n. 34178
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Orbene, l'art. 23 disciplina anche i requisiti per essere iscritti in detto elenco, prevedendo, oltre all'avvenuto conseguimento di un determinato titolo di studio e l'espletamento di un periodo di tirocinio, o comunque di esperienza professionale, non infrannuale, anche il superamento di un esame diretto alla verifica delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per lo svolgimento della attività; sicché non pare dubbio che attraverso la predetta disciplina sia stato delineato il profilo professionale e siano stati individuati i titoli abilitanti necessari per lo svolgimento in ambito regionale della professione di revisore cooperativo, in tal modo travalicando, secondo quanto dianzi precisato, gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni. Ambiti, peraltro, già delineati, con specifico riferimento alla figura del revisore di cooperative, dall'art. 7 del d.lgs. n. 220 del 2002, il quale prevede sia la istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di apposito elenco ove sono iscritti i revisori delle cooperative abilitati, sia il percorso formativo necessario per il conseguimento della abilitazione alla attività di vigilanza sulle cooperative. In materia di "professioni", v. citate sentenze n. 138/2009, n. 93/2008, n. 300, n. 57/2007, n. 424/2006, n. 355/2005, e n. 153/2006.
Massima n. 34179
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, nella parte in cui esso, al comma 2, prevede che possano svolgere, per conto della «struttura amministrativa», le funzioni di revisore cooperativo anche i revisori contabili, iscritti nel relativo registro tenuto presso il Ministero della giustizia, in quanto dotati di «una specifica competenza in materia di enti cooperativi». In tal modo, infatti, la legge regionale finisce per enucleare, nell'ambito di una categoria professionale prevista da normativa statale, a partire dal d.lgs. n. 88 del 1992, un segmento di essa dotato di una particolare legittimazione professionale, diversificando, quindi, in maniera inammissibile per il legislatore regionale, nel più ampio genere dei revisori contabili, la specie di quelli abilitati anche allo svolgimento delle funzioni di revisori cooperativi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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