Corte costituzionale
Sentenza n. 319/2009
Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 319/2009
- Data di deposito
- 4 dicembre 2009
- Data di decisione
- 30 novembre 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lazio n. 11 del 21 luglio 2008
- art. 2, legge della Regione Lazio n. 11 del 21 luglio 2008
- art. 3, legge della Regione Lazio n. 11 del 21 luglio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34155
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11, impugnati, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere g ) ed h ), Cost., in quanto disciplinano le attività di pattugliamento e salvataggio con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti. Non sussiste la denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della sicurezza pubblica, poiché la finalità perseguita dal legislatore regionale, secondo una corretta interpretazione dell'impugnato art.1, non è quella di realizzare un efficace pattugliamento delle coste e interventi di soccorso in mare, bensì semplicemente di favorire l'attività di salvamento (anche) mediante l'impiego - da parte di quanti se ne debbono o possono occupare - di moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti. Lo strumento per incentivare tale impiego è la concessione e l'erogazione di specifici contributi in favore di soggetti beneficiari individuati dalla legge regionale. Le caratteristiche dei natanti e degli strumenti di salvataggio prescritte dai censurati artt. 2 e 3 sono richieste non come oggetto di prescrizioni necessarie in assoluto, ma solo come condizione per ammettere al contributo regionale quanti, tra i potenziali beneficiari, intendano impiegarle allo scopo medesimo. Del pari, deve escludersi la dedotta lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento alle attività di programmazione e coordinamento nel soccorso e nel salvataggio in mare di competenza delle Capitanerie di porto. Infatti, le norme impugnate non si occupano di disciplinare le condizioni e le modalità di impiego dei particolari natanti in esame, né di inserirli in una o in altra organizzazione di pattugliamento o di soccorso, né tantomeno di costituirne alcuna. Unico obiettivo della legge, secondo le parole impiegate nel suo stesso titolo, è di promuovere con incentivi finanziari «l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua», ferme restando tutte le altrui competenze e tutte le discipline attinenti a quella organizzazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l’utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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