Corte costituzionale
Sentenza n. 316/2009
Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 316/2009
- Data di deposito
- 4 dicembre 2009
- Data di decisione
- 30 novembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:316
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008
- art. 18, comma 2, legge della Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
Massime
Massima n. 34145
È costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 1, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, che, nel disciplinare transitoriamente le funzioni in materia di tutela della biodiversità di spettanza delle province, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree naturali, si riferisce alla deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 2006, contenente misure di conservazione non conformi ai criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007; il contrasto tra la delibera ed il decreto ministeriale rende la disposizione legislativa impugnata non conforme all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Massima n. 34146
È costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 2, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di definire modalità e procedura per la predisposizione e l'adozione dei piani di gestione e per la loro approvazione omettendo il richiamo al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e dunque autorizzando la Giunta a dare attuazione alla propria deliberazione n. 2371 del 2006 anche là dove questa fosse in contrasto con il sopravvenuto d.m. 17 ottobre 2007; da tale omissione discende la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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