Corte costituzionale

Sentenza n. 314/2009

Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/2009
Data di deposito
4 dicembre 2009
Data di decisione
30 novembre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Campania n. 4 del 14 aprile 2008
  • art. 1, comma 1, lett. e), legge della Regione Campania n. 4 del 14 aprile 2008
  • art. 1, comma 1, lett. m), legge della Regione Campania n. 4 del 14 aprile 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34131

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente, secondo cui la disposizione denunciata (art. 1, comma 1, lett. c, della legge della Regione Campania n. 4 del 2008) - nella parte in cui, sostituendo l'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2007, ha comportato ora che la lettera f) del comma 1 di quest'ultimo preveda la competenza della Provincia nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero (oltre che di smaltimento) dei rifiuti - costituirebbe la riproduzione di quanto già disposto dalla norma sostituita (art. 8 della legge regionale n. 4/2007). In realtà, l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti, pur prevista dalla lettera d) dell'art. 8 della precedente legge n. 4 del 2007, era soggetta al termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della legge stessa, mentre la nuova lettera f) fa decorrere il termine dall'approvazione del piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; sicché, la sostanziale riapertura del termine ed il suo aggancio ad una decorrenza mobile, fanno rinascere l'interesse dello Stato a scongiurare l'individuazione di ulteriori zone idonee al trattamento dei rifiuti da parte delle Province della Regione Campania, rispetto al quadro complessivo delle localizzazioni degli impianti, determinatosi alla scadenza del termine originario.

Massima n. 34132

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c ), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione. La disposizione impugnata si propone di disciplinare la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti: nel dettare tale norma, la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che afferisce all'uso del proprio territorio, abilitando la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale ad esercitare le funzioni in tema di "difesa del suolo" (art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006), ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale, che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento, anche perché la stessa normativa statale riconosce che «il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati» (art. 199, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006). La disciplina dettata dalla disposizione regionale risponde ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 103 del 2006.

Massima n. 34133

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera e ), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, nella parte in cui abroga la lettera p ) dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (nel senso che il piano regionale di gestione dei rifiuti non debba più contenere «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani», in contrasto con quanto disposto dall'art. 199, lettera m, del d.lgs. n. 152 del 2006). Se è vero che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di "ambiti territoriali ottimali" (art. 200 del d.lgs. n. 152 del 2006), pure al fine di perseguire l'obiettivo di raggiungere, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento all'interno di ogni ambito (art. 201, comma 5), tuttavia, imprescindibilmente, ciò è possibile attraverso l'unità d'indirizzo che solo la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento può assicurare (art. 199, comma 3, lettera m ). Tale impostazione unitaria della pianificazione al livello individuato dal legislatore statale, assunta a valore imprescindibile, non è derogabile dal legislatore regionale; ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il piano regionale di gestione rifiuti non contenga anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione nella raccolta, cernita, smaltimento dei rifiuti. La dichiarazione di illegittimità della norma ha l'effetto di ripristinare la lettera p ) abrogata.

Massima n. 34134

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera m) della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, nei sensi di cui in motivazione, con effetto di ripristino del precedente testo dell'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2007, ferma restando, però, la competenza della Provincia nell'affidamento del servizio, individuata quale "autorità d'ambito". La norma, modificando l'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2007, prevede come unica modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da parte della Provincia «nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale», quella dell'affidamento ad un soggetto a totale o prevalente capitale pubblico. Orbene, la normativa regionale impugnata, nella parte in cui riserva solo a determinati soggetti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, detta una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., riducendo l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici. Sulle norme comunitarie quali norme interposte all'art. 117, primo comma, Cost., atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale, v. citate sentenze n. 62 e n. 102 del 2008. In tema di tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 160/2009, 322/2008, n. 431 e n. 401/2007. In tema di affidamento in house , v. citate sentenze n. 326 e n. 439/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”), nella parte in cui abroga la lettera p) dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della medesima legge della Regione Campania n. 4 del 2008, nei sensi di cui in motivazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della stessa legge della Regione Campania n. 4 del 2008, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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