Corte costituzionale

Sentenza n. 308/2009

Corte cost., sent. 20 novembre 2009, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
308/2009
Data di deposito
20 novembre 2009
Data di decisione
16 novembre 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:308

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34122

Vedi titoletto.

Massima n. 34123

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, sollevata dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevede lo strumento dell'intesa allorché demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi che possono essere istituiti per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione. Invero, la disposizione censurata, limitandosi ad indicare la mera possibilità di istituire fondi per lo sviluppo di programmi di investimento per le finalità indicate, senza, peraltro, predisporre effettive risorse finanziarie, ha contenuto sostanzialmente programmatico. Essa non costituisce, dunque, una forma di finanziamento diretto e vincolato, da parte dello Stato, per la realizzazione di scopi rientranti in materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni. Nel senso che la mera previsione della possibilità di istituire fondi di investimento per lo sviluppo di programmi di investimento non è idonea a ledere le competenze regionali neppure sotto il profilo della leale collaborazione (potendo la lesione derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo ampio e generico, bensì eventualmente dalle norme nelle quali quel proposito si realizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia per le materie implicate) v., citate, sentenze n. 453 e n. 141/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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