Corte costituzionale
Sentenza n. 308/2009
Corte cost., sent. 20 novembre 2009, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/2009
- Data di deposito
- 20 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34122
Vedi titoletto.
Massima n. 34123
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, sollevata dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevede lo strumento dell'intesa allorché demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi che possono essere istituiti per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione. Invero, la disposizione censurata, limitandosi ad indicare la mera possibilità di istituire fondi per lo sviluppo di programmi di investimento per le finalità indicate, senza, peraltro, predisporre effettive risorse finanziarie, ha contenuto sostanzialmente programmatico. Essa non costituisce, dunque, una forma di finanziamento diretto e vincolato, da parte dello Stato, per la realizzazione di scopi rientranti in materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni. Nel senso che la mera previsione della possibilità di istituire fondi di investimento per lo sviluppo di programmi di investimento non è idonea a ledere le competenze regionali neppure sotto il profilo della leale collaborazione (potendo la lesione derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo ampio e generico, bensì eventualmente dalle norme nelle quali quel proposito si realizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia per le materie implicate) v., citate, sentenze n. 453 e n. 141/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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