Corte costituzionale

Sentenza n. 295/2009

Corte cost., sent. 13 novembre 2009, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
295/2009
Data di deposito
13 novembre 2009
Data di decisione
4 novembre 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:295

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione Puglia n. 19 del 2 luglio 2008
  • art. 14, legge della Regione Puglia n. 19 del 2 luglio 2008
  • art. 17, legge della Regione Puglia n. 19 del 2 luglio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34075

E' inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via di azione, l'intervento di soggetti che non siano titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, in quanto tale giudizio si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 254, n. 250, n. 249, n. 247 e n. 246/2009.

Massima n. 34076

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 prospettata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione (con assorbimento della questione relativa all'art. 117, secondo comma, lett. e ). Infatti, le quote di spettanza sono fissate direttamente dal legislatore nazionale e una eventuale modifica delle stesse è implicitamente rimessa all'autonomia contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo attraverso convergenti manifestazioni di volontà. Orbene, in tale contesto, l'impugnata disposizione ha palesemente oltrepassato i confini che presidiano la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile», avendo prescritto che «al di fuori degli accordi tra sistema sanitario regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci» non sarebbe consentito «modificare, ancorché mediante intesa fra le parti, le quote di spettanza, previste per legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti per l'erogazione di farmaci di fascia A». L'impugnato art. 8, disciplinando e limitando la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, ha dunque illegittimamente inciso sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., la disciplina delle quali spetta in via esclusiva al legislatore statale. La violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, è fondata anche in relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale», in quanto resta preclusa al legislatore regionale «una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste» dalla legislazione statale. Ma l'impugnato art. 8 non si limita ad operare un mero rinvio a norme penali di matrice statale, in quanto il legislatore regionale ha sanzionato penalmente una condotta - la trasgressione del divieto di modificare le quote di spettanza - che non necessariamente concorre ad integrare gli estremi del reato di comparaggio di cui agli artt. 170 e 172 del regio decreto n. 1265 del 1934. Sul prezzo dei farmaci, v. citata sentenza n. 279/2006. Sulla materia "ordinamento civile", v. citate sentenze n. 411, n. 253, n. 29/2006, n. 352, n. 190/2001, n. 82/1998, n. 379/1994, n. 35/1992, n. 51/1990, n. 691/1988, n. 38/1977, n. 108/1975, n. 60/1968, n. 6/1958 e n. 7/1956. Sulla inderogabilità del «diritto penale», v. citate sentenze n. 168/2009, n. 387/2008, n. 183/2006, n. 185/2004, n. 438/2002, n. 210/1972 e n. 104/1957.

Massima n. 34077

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 prospettata con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il legislatore statale, disciplinando la distribuzione territoriale delle farmacie, ha operato una scelta informata ad una precisa logica: la "densità" delle farmacie deve essere più alta nei comuni con un maggior numero di abitanti. Per i comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti vige, invero, la proporzione di «una farmacia ogni 4.000 abitanti», e non una ogni 5.000, come previsto per i comuni con popolazione inferiore a quella soglia. Con la disposizione denunciata, detta opzione di fondo è stata rovesciata a favore di un indirizzo diverso ed incompatibile con quello seguito dal legislatore statale, quale espresso nel principio fondamentale di cui all'art. 1 della legge n. 475 del 1968 della materia concorrente della «tutela della salute» non derogabile dal legislatore regionale. In senso analogo, sulla disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico, v. citate sentenze n. 76/2008, n. 448, n. 87/2006, n. 275, 27/2003, n. 4/1996, n. 352/1992, n. 446/1988, n. 68/1961.

Massima n. 34078

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 prospettata con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. L'impugnata disposizione consente ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato. L'impugnata disposizione, afferendo alla delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, in quanto riconducibile alla materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, deve rispettare i princìpi fondamentali sanciti a livello statale, quale quello di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, a mente del quale le figure dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere degli IRCCS cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In senso analogo, v. sentenze n. 188/2007; n. 422/2006; n. 233/2006; n. 380 e n. 2/2004. Sulle ipotesi di deroga al limite massimo dell'età pensionabile stabilito a livello statale, v. citate sentenze n. 227, n. 162/1997; n. 380/1994, n. 374, n. 90/1992, n. 490, n. 440/1991, n. 186/1990 e n. 238/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili gli interventi spiegati nel presente giudizio dalla Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e dalla Federfarma Puglia – Unione regionale delle associazioni sindacali dei titolari di farmacia della Puglia;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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