Corte costituzionale
Sentenza n. 290/2009
Corte cost., sent. 6 novembre 2009, n. 290
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 290/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:290
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Marche n. 11 del 27 maggio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34061
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, censurata, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo lettera l), Cost., ove stabilisce che l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 deve essere interpretato nel senso che i vincoli di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità per omessa specificazione delle lesioni dei parametri evocati e per omessa indicazione di un parametro nella relazione ministeriale allegata alla delibera con cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato il ricorso: infatti, non solo non vi sono dubbi sulla chiarezza del rilievo di costituzionalità circa l'illegittimo carattere interpretativo della norma impugnata, ma, una volta acclarato che il ricorso ha ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'eventuale inconferenza dei parametri indicati è motivo non di inammissibilità ma, se mai, di infondatezza. >-Sulla autonomia dell'Avvocatura dello Stato nella indicazione dei parametri, v., citate, sentenze n. 365 e n. 98/2007 e n. 533/2002.
Massima n. 34062
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, censurata, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo lettera l), Cost., ove stabilisce che l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 deve essere interpretato nel senso che i vincoli di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere. La norma censurata non incide su norme statali ma su una precedente norma regionale, con la conseguenza che ci si dovrebbe chiedere se per tale via la Regione abbia ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, dal momento che la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile: sotto questo profilo, il richiamo all'art. 117, primo e secondo comma, lettera l), Cost. è inconferente.
Massima n. 34063
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, censurata, in riferimento all'art. 117, comma secondo lettera s), Cost., ove stabilisce che l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 deve essere interpretato nel senso che i vincoli di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere, deve essere rigettata l'eccezione secondo cui la censura di contrasto con le norme statali di principio che disciplinano la materia del condono edilizio sarebbe inammissibile perché nella relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri non sarebbe indicato il titolo di competenza statale che dovrebbe consentire a tali norme di principio di imporsi come limite al legislatore regionale: infatti, la materia nella quale opera il condono edilizio è quella del "governo del territorio", cui sono, evidentemente, da riferire le "norme statali di principio" che si asseriscono violate. >-V., citata, sentenza n. 196/2004.
Massima n. 34064
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., l'articolo unico della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, limitatamente alle parole "ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326". La norma de qua , tramite un'asserita interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 23 del 2004, stabilisce che i vincoli di cui all'art. 32 sopra citato impediscono la sanatoria delle opere abusive se comportano inedificabilità assoluta e sono imposti prima dell'esecuzione delle opere. Come ripetutamente affermato, solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario, con la conseguenza che la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio. Resta assorbita l'ulteriore censura proposta. >-Sul fatto che competa alla legge statale l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario v., citate, sentenze n. 70/2005 e n. 196/2004. >-V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 54/2009 e n. 49/2006. E ordinanza n. 150/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 (recte: unico) della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”), limitatamente alle parole “ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)”;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 (recte: unico) della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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