Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2009
Corte cost., sent. 6 febbraio 2009, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2009
- Data di deposito
- 6 febbraio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:29
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33151
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art.111, quarto e quinto comma, Cost., ove consente l'acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato. Posto che acquisizione del dato probatorio e sua utilizzazione sono due momenti distinti ma non autonomi, con la conseguenza che i limiti posti all'utilizzazione non sono irrilevanti ai fini del giudizio sull'acquisizione, e posto che la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata secondo le specificità dei singoli mezzi di prova, la sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, contenendo valutazioni su un materiale probatorio acquisito in diverso giudizio, ma neppure può essere equiparata alla prova orale. Ne consegue che, in riferimento ad essa, il contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione, ma in quello della valutazione e, una volta acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze. -Su disposizioni del codice di rito che, nel prevedere l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le condizioni e le finalità v., citate, sentenze n. 129/2008, n. 381/2006 e ordinanza n. 265/2004. -Sul fatto che l'incostituzionalità di una disposizione non consegue alla possibilità di darne un'interpretazione contrastante con la Costituzione ma alla impossibilità di fornirne una conforme v., citate, ex plurimis , sentenze n. 148/2008, n. 147/2008, n. 403/2007 e n. 379/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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