Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2009

Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/2009
Data di deposito
29 ottobre 2009
Data di decisione
19 ottobre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 227, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 34022

Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, la causa di non punibilità della prova liberatoria che l'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen. stabilisce per la diffamazione comune, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe specificato se l'imputato nel giudizio a quo avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Infatti, il rimettente specifica che è stata la stessa difesa a richiedere reiteratamente al collegio di sollevare la questione di costituzionalità.

Massima n. 34023

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di eguaglianza, l'art. 227 cod. pen. milit. pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen. La diffamazione militare e quella "comune" presentano una piena equivalenza, sotto il profilo sia della condotta che dell'oggettività giuridica del reato, essendo la prima in rapporto di specialità rispetto alla seconda, dalla quale si differenzia solo per la qualità del soggetto agente e della persona offesa. Se questa Corte ha identificato la ratio giustificativa del diverso regime di procedibilità che caratterizza i due crimini nell'interesse eminentemente pubblico della disciplina e del servizio, non vi sono ulteriori apprezzabili ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis : infatti, posto che il presupposto di quest'ultima è che l'offeso sia un pubblico ufficiale e che il fatto a questi attribuito inerisca all'esercizio delle funzioni, viene in rilievo un interesse pubblico all'accertamento del fatto che non può che determinare l'estensione di tale strumento probatorio anche al delitto di diffamazione militare. >-Sul rapporto reati comuni-reati militari v., citate, ex plurimis , sentenze n. 272/1997 e n. 448/1991. >-V., citata, ordinanza n. 410/2000, che ha ritenuto legittima l'esclusione della procedibilità a querela per il delitto di diffamazione militare.

Massima n. 34024

La declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza, dell'art. 227 cod. pen. milit. pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità alla diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen., deve essere estesa, per le medesime ragioni, anche a quella parte della norma che non prevede l'applicabilità anche alla diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2) e quarto comma, cod. pen..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale;

dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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