Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2009

Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2009
Data di deposito
29 ottobre 2009
Data di decisione
19 ottobre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 27 maggio 2008
  • art. 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 27 maggio 2008
  • art. 3, comma 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 3, comma 1, lett. b), legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 3, comma 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 27 maggio 2008
  • art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 27 maggio 2008
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 6, comma 2, primo periodo, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 6, comma 2, secondo periodo, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
  • art. 6, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 27 maggio 2008
  • art. 6, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 34010

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, secondo cui «È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento». Nel descriverne i connotati distintivi, la disposizione censurata, in violazione della competenza statale nella materia delle "professioni", istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135, la quale, all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti». In senso analogo, v. citate sentenze n. 222/2008, n. 57/2007, n. 153 e n. 424/2006.

Massima n. 34011

E' costituzionalmente illegittimo l' art. 3, comma 7, come sostituito dall'art. 4 della legge della Regione Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, che stabilisce specifici requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore turistico «quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo». Difatti, alla illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, consegue anche la caducazione della disposizione denunciata per violazione della competenza statale nella materia delle "professioni", in quanto contenente l'indicazione dei requisiti specifici prescritti per l'esercizio delle attività di animatore turistico.

Massima n. 34012

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione 27 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10», laddove riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale. La disposizione eccede la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. In senso analogo, v. citate sentenze n. 153/2006 e n. 57/2007.

Massima n. 34013

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 10, come introdotto dall'art. 4 della legge della medesima Regione Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, che riconosce alla Regione medesima la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale. La disposizione eccede la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. In senso analogo, v. citate sentenze n. 153/2006 e n. 57/2007.

Massima n. 34014

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituto dall'art. 5 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche. In materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 372/1989, nonché sentenza n. 50/2005 .

Massima n. 34015

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, limitatamente al primo periodo, della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, che affida alle Province la tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni turistiche. Esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attività professionali, in quanto tali albi hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 335/2005 .

Massima n. 34016

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, secondo periodo, come introdotto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, nella parte in cui introduce limitazioni riguardanti rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata. La limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE ( ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore turistico [....] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[....] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica». Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni.

Massima n. 34017

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 4, come introdotto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata». La limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE ( ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore turistico [....] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[....] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica». Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge della medesima Regione, 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 10»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata»;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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