Corte costituzionale
Sentenza n. 248/2009
Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/2009
- Data di deposito
- 24 luglio 2009
- Data di decisione
- 16 luglio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 6 del 7 maggio 2008
- art. 2, comma 2, lett. c), legge della Regione Puglia n. 6 del 7 maggio 2008
- art. 2, comma 2, lett. d), legge della Regione Puglia n. 6 del 7 maggio 2008
- art. 2, comma 3, lett. h), legge della Regione Puglia n. 6 del 7 maggio 2008
- art. 2, comma 3, lett. i), legge della Regione Puglia n. 6 del 7 maggio 2008
- art. 2, comma 3, lett. j), legge della Regione Puglia n. 6 del 7 maggio 2008
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- comma 2, lett. s), Costituzione n. 117
Massime
Massima n. 33829
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. L'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - legge quadro in materia, ha attribuito alla Regione le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. Ciò premesso, è evidente, allora, che l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa normativa statale, sia pure in attesa della stipulazione dell'accordo di programma con lo Stato, prescritta per il completamento della procedura di conferimento delle competenze amministrative alle Regioni di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, compatibile con il riparto di competenze delineato dalle norme costituzionali a seguito della riforma del titolo V della parte seconda. - Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006. - Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005. - Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.
Massima n. 33981
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. c) della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui, al fine di consentire l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. L'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - legge quadro in materia, ha attribuito alla Regione le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, in quanto si tratta esclusivamente di garantire l'omogenea applicazione nel territorio regionale della disciplina, nel rispetto degli standard fissati dal legislatore statale, che costituiscono ad un tempo i principi fondamentali della materia. - Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006. - Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005. - Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.
Massima n. 33982
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui, al fine di consentire l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attribuisce alla Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dall'art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 334/99, il compito di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, essendo detta previsione attuativa, in ambito regionale, dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 334 del 1999. La norma regionale assoggetta, infatti, gli interventi della Giunta regionale al rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, lettera a ), del citato decreto e, dunque, al rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, peraltro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. - Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006. - Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005. - Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.
Massima n. 33983
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lett. h), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui, nel disciplinare le competenze amministrative della Regione in materia di incidenti rilevanti, attribuisce alla stessa il compito di provvedere all'individuazione degli stabilimenti per i quali le conseguenze di incidente possono essere maggiori rispetto ai criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. n. 334 del 1999, specificati nel d.m. 9 maggio 2001. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata in quanto assoggetta l'individuazione degli stabilimenti, in cui il pericolo o le conseguenze di incidente possono essere maggiori, al rispetto dei criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. n. 334 del 1999, specificati nel d.m. 9 maggio 2001 e, dunque, in armonia con i livelli della legislazione statale. - Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006. - Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005. - Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.
Massima n. 33984
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lett. i), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui, nel disciplinare le competenze amministrative della Regione in materia di incidenti rilevanti, attribuisce alla stessa il compito di provvedere alla definizione del programma regionale dei controlli e dell'organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 334/1999. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, poiché essa stabilisce espressamente che detto programma deve essere redatto «ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 334 del 1999», il quale contiene i principi fondamentali della materia. - Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006. - Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005. - Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.
Massima n. 33985
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lett. j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui, nel disciplinare le competenze amministrative della Regione in materia di incidenti rilevanti, attribuisce alla stessa il compito di provvedere alla adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, poiché essa si colloca nell'ambito delimitato dalla normativa statale e, quindi, dagli specifici requisiti adottati con il d.m. 9 maggio 2001, nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334 del 1999. Si tratta, pertanto, di attività finalizzata ad assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela dell'ambiente a partire dalle valutazioni tecniche discendenti dall'istruttoria effettuata sugli impianti a rischio di incidente rilevante. - Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006. - Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005. - Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i), j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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