Corte costituzionale
Sentenza n. 241/2009
Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/2009
- Data di deposito
- 24 luglio 2009
- Data di decisione
- 9 luglio 2009
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:241
Parametri
- art. 96, Costituzione
- art. 8, comma 4, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
- art. 2, comma 1, legge n. 219 del 5 giugno 1989
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 8, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
Massime
Massima n. 33882
Va confermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, sussistendone i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo già dichiarati dalla Corte nella fase preliminare con ordinanza n. 8 del 2008. Sull'ammissibilità del presente conflitto, vedi, ordinanza n. 8/2008.
Massima n. 33883
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, per essere stata espropriata delle proprie prerogative - risultanti dagli artt. 96 della Costituzione, 5, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - con riguardo alla valutazione dei presupposti e, di seguito, all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere, non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989, del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente. L'omessa comunicazione determina, infatti, la compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri, con conseguente menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere (la Corte, in motivazione, ha specificato che il comma 4 dell'art. 8 della predetta legge costituzionale prescrive al procuratore della Repubblica di dare comunicazione al Presidente della Camera competente di ogni provvedimento che disponga l'archiviazione, tra cui anche l'ipotesi, prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, di ritenuta "non ministerialità" dei reati per cui si procede).
Massima n. 33884
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, per essere stata espropriata delle proprie prerogative - risultanti dagli artt. 96 della Costituzione, 5, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - con riguardo alla valutazione dei presupposti e, di seguito, all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere, non spettava al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare che non era stata data dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente e di adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione. Da tali omissioni deriva, infatti, la compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri, con conseguente menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere.
Massima n. 33885
Non sussistono i presupposti affinché questa Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (sul presupposto che detta norma non consentirebbe, nel caso di archiviazione per ritenuta "non ministerialità" del reato, la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione alla Camera competente). Tale disposizione, infatti, non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale che disciplinano la materia, sussistendo l'obbligo di trasmissione degli atti all'organo parlamentare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria non ha inteso derogare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che:
a) non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione), del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente;
b) non spettava al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare che non era stata data dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del suindicato provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e di adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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