Corte costituzionale
Sentenza n. 226/2009
Corte cost., sent. 22 luglio 2009, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/2009
- Data di deposito
- 22 luglio 2009
- Data di decisione
- 14 luglio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 131, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 63 del 26 marzo 2008
Parametri
- art. 8, n. 6), nonché integrativamente, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 2), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 4), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 7), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 8), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 11), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 22), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1° novembre 1973
Massime
Massima n. 33601
È costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a ), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione. Infatti, la competenza statale esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché tale materia è espressamente riservata dall'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale alla competenza legislativa primaria della Provincia di Trento, nei limiti segnati dall'art. 4 dello Statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che provvede ad individuare le aree tutelate per legge. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. - Nel senso che il paesaggio - inteso come «la morfologia del territorio» regionale e «l'ambiente nel suo aspetto visivo» - rappresenta un valore "primario" ed anche "assoluto", v., citate, sentenze n. 182 e n. 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008, nonché, in precedenza, sentenze n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987. >Per affermazione che «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale», v., citata, sentenza n. 367 del 2007. >Nel senso che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, v., citata, sentenza n. 367 del 2007. Il predetto titolo di competenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia»: v., citata, sentenza n. 378 del 2007. - Nel senso che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 - di revisione del titolo V della Costituzione - non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione, v. citata, sentenza n. 103 del 2003. - Sulla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di "tutela del paesaggio", ai sensi dell'art. 8, n. 6, dello Statuto di autonomia, v., citata, sentenza n. 62 del 2008, che richiama il rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4 dello Statuto stesso. >Sugli analoghi limiti statutariamente posti all'esercizio della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio dall'art. 2, primo comma, lettere g ) e q ), dello Statuto speciale, v. sentenza n. 164 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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