Corte costituzionale
Sentenza n. 223/2009
Corte cost., sent. 17 luglio 2009, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/2009
- Data di deposito
- 17 luglio 2009
- Data di decisione
- 8 luglio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:223
Parametri
Massime
Massima n. 33597
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata richiesta di annullamento dell'atto impugnato, emergendo in modo evidente dal tenore dell'intero ricorso la volontà del giudice configgente di porre rimedio, attraverso lo strumento del conflitto, all'asserita lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte delle deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati. In senso analogo, vedi, citata, sentenza n. 342/2007.
Massima n. 33598
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per asserita riproposizione del conflitto già sollevato dallo stesso giudice, nel corso del medesimo procedimento e della stessa fase di giudizio, nei confronti del Senato della Repubblica, trattandosi di un conflitto di attribuzione nuovo e diverso, il quale attiene ad ulteriori delibere di insindacabilità provenienti da un differente organo costituzionale e relative a parlamentari diversi.
Massima n. 33599
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili. Invero, nel ricorso difetta una descrizione esaustiva dei comportamenti degli imputati che permetta di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile ad ognuno, con conseguente impossibilità di delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della prerogativa della insindacabilità. Sulla necessità che il ricorrente assolva all'onere di una enunciazione esaustiva delle condotte poste in essere dagli imputati che prescinda dalla tecnica adottata nella formulazione del capo di imputazione e dalla sussistenza dei requisiti minimi di indicazione del "fatto" prescritti dal codice di procedura penale, vedi, citata, sentenza n. 267/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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