Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2009

Corte cost., sent. 17 luglio 2009, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/2009
Data di deposito
17 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:223

Parametri

Massime

Massima n. 33597

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata richiesta di annullamento dell'atto impugnato, emergendo in modo evidente dal tenore dell'intero ricorso la volontà del giudice configgente di porre rimedio, attraverso lo strumento del conflitto, all'asserita lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte delle deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati. In senso analogo, vedi, citata, sentenza n. 342/2007.

Massima n. 33598

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per asserita riproposizione del conflitto già sollevato dallo stesso giudice, nel corso del medesimo procedimento e della stessa fase di giudizio, nei confronti del Senato della Repubblica, trattandosi di un conflitto di attribuzione nuovo e diverso, il quale attiene ad ulteriori delibere di insindacabilità provenienti da un differente organo costituzionale e relative a parlamentari diversi.

Massima n. 33599

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili. Invero, nel ricorso difetta una descrizione esaustiva dei comportamenti degli imputati che permetta di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile ad ognuno, con conseguente impossibilità di delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della prerogativa della insindacabilità. Sulla necessità che il ricorrente assolva all'onere di una enunciazione esaustiva delle condotte poste in essere dagli imputati che prescinda dalla tecnica adottata nella formulazione del capo di imputazione e dalla sussistenza dei requisiti minimi di indicazione del "fatto" prescritti dal codice di procedura penale, vedi, citata, sentenza n. 267/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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