Corte costituzionale

Sentenza n. 213/2009

Corte cost., sent. 14 luglio 2009, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/2009
Data di deposito
14 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:213

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge provincia Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008
  • art. 12, legge provincia Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008
  • art. 14, comma 8, legge provincia Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008
  • art. 12-bis, legge provincia Bolzano n. 40 del 12 novembre 1992
  • art. 8, comma 1, legge provincia Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. n), Costituzione
  • art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, comma 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001

Massime

Massima n. 33572

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, e dell'art. 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge provinciale n. 2 del 2008, il parametro rispetto al quale valutare la legittimità delle norme impugnate è costituito unicamente dalle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Infatti, in materia di istruzione e formazione professionale, l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicchè non ricorrono, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Massima n. 33573

È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12» per esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla medesima Provincia. Infatti, premesso che la materia disciplinata dalla disposizione impugnata rientra in quella della istruzione di potestà legislativa concorrente e che la stessa norma prevede l'organizzazione, in favore dei possessori di un diploma professionale, di un corso annuale (corrispondente al quinto anno integrativo degli studi di formazione professionale) per sostenere l'esame di Stato previsto dal successivo art. 12, suscettibile di consentire l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dalla comparazione della normativa provinciale con quella statale si evince chiaramente che la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito un «esame di Stato» diverso da quello nazionale - l'esame di Stato che conclude gli studi di istruzione secondaria superiore, disciplinato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, prevede, infatti, lo svolgimento di tre prove scritte e di un colloquio orale su tutte le materie del programma scolastico, mentre l'art. 12 della legge provinciale stabilisce che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali», «nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo» - sicchè essa non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, che, rispettivamente, attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria» e di «apprendistato». Né la disposizione impugnata può essere ricondotta alla potestà legislativa di attuazione, conferita alla Provincia autonoma dall'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983, in quanto tale potestà è concessa per le esigenze del bilinguismo e dell'insegnamento di particolari materie. Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972.

Massima n. 33574

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 per esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla medesima Provincia. Infatti, premesso che tale disposizione, rientra nella materia della istruzione di potestà legislativa concorrente e che la stessa norma istituisce un "esame di Stato" diverso da quello previsto dalla normativa statale - l'esame di Stato che conclude gli studi di istruzione secondaria superiore, disciplinato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, prevede, infatti, lo svolgimento di tre prove scritte e di un colloquio orale su tutte le materie del programma scolastico, mentre l'art. 12 impugnato stabilisce che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali», «nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo» - dalla comparazione della normativa statale con quella provinciale si evince chiaramente che la Provincia autonoma di Bolzano non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, che, rispettivamente, attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria» e di «apprendistato». Né la disposizione impugnata può essere ricondotta alla potestà legislativa di attuazione, conferita alla Provincia autonoma dall'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983, in quanto tale potestà è concessa per le esigenze del bilinguismo e dell'insegnamento di particolari materie. Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972.

Massima n. 33575

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 per esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige alla medesima Provincia. Infatti, premesso che la materia disciplinata da tale disposizione ricade nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente, e che la stessa norma regola il passaggio dal sistema della formazione professionale a quello della istruzione secondaria superiore in maniera diversa da quanto stabilito dalla normativa statale - la disposizione impugnata, infatti, prevede il passaggio dal terzo anno della formazione professionale al quarto anno di un istituto secondario superiore, subordinandolo ad esami eventuali e limitati alle aree della linguistica e della matematica, mentre la legge 28 marzo 2003, n. 53, ripartendo il secondo ciclo di istruzione tra il sistema dell'istruzione secondaria superiore e quello della formazione professionale ha favorito il passaggio dall'uno all'altro (art. 2, comma 1, lett. i) ), facendo tuttavia riferimento all'acquisizione di crediti certificati e l'art. 6 del d.P. R. n. 257 del luglio 2000, che ha dato ad essa attuazione, stabilisce che «le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico (...) presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni» - dalla comparazione tra la normativa statale e quella provinciale si evince che la Provincia di Bolzano non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, che, rispettivamente, attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria» e di «apprendistato».

Per questi motivi

per questi motivi

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12»;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze