Corte costituzionale

Sentenza n. 209/2009

Corte cost., sent. 9 luglio 2009, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/2009
Data di deposito
9 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:209

Parametri

  • art. 8, n. 5), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 25), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 5, comma 2, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 5, comma 3, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 12, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 28 marzo 1975
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 28 marzo 1974
  • art. 120, Costituzione

Massime

Massima n. 33561

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 4, comma 3, (concernente la fissazione della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni in relazione a ciascuna proposta di intervento) del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. Sono, nella specie, investite le materie dell'«urbanistica», dell'«edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico» e dell'«assistenza e beneficenza pubblica», attribuite alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano dall'art. 8, numeri 5), 10) e 25) dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Da tale constatazione deriva che lo Stato non aveva titolo a disciplinare, peraltro in modo preciso e dettagliato, modalità e procedure che attengono all'esercizio di potestà legislative e - per effetto dell'art. 16, primo comma, del citato statuto speciale - anche amministrative della ricorrente. Mentre la quota di cofinanziamento gravante sulle Regioni e sulle Province autonome risponde all'esigenza di assicurare un livello uniforme di partecipazione di queste alla realizzazione del programma nazionale di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, la fissazione in dettaglio della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni compresi nel territorio della Provincia ricorrente incide sulla sfera di autodeterminazione di quest'ultima nei suoi rapporti con gli enti locali, restringendo in modo indebito sia i margini della programmazione, su scala provinciale, degli interventi in questo campo, sia la competenza della stessa Provincia in materia di finanza locale, stabilita dall'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, che costituisce norma di attuazione dello statuto speciale. Né si rinvengono ragioni attinenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., che peraltro, almeno nelle linee generali, dovrebbero essere contenute in una legge, secondo il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte. -Sui livelli essenziali delle prestazioni, v. citata sentenza n. 88/2003. -In materia di edilizia residenziale sovvenzionata e assistenza e beneficenza pubblica, v.le citate sentenze n. 49/1987, n. 217/1988 e n. 520/2000.

Massima n. 33562

Spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 6, commi 1 e 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, i quali si limitano a ribadire le finalità del decreto, già indicate in via generale dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21 e dall'art. 2 (non impugnato) del decreto stesso. Tali disposizioni non esplicano, pertanto, potenzialità lesive dell'autonomia della Provincia ricorrente, in quanto non è in contestazione il potere dello Stato di finalizzare l'impiego del finanziamento, specificando pure gli scopi particolari da perseguire.

Massima n. 33563

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 6, commi 2 e 4, (concernente i contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. Dette disposizioni entrano nel dettaglio dei criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione, in assenza di una legge che, anche in linea generale, stabilisca criteri e condizioni. Occorre osservare che si versa, nella specie, in materie di competenza primaria delle Province autonome (edilizia sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica) e che ogni intervento limitativo dello Stato in tali ambiti deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti sociali, sia in via generale, in forza del disposto dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, norma di attuazione che regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale: tale norma consente allo Stato di porre in essere interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo con legge. In definitiva, la norma censurata, con riguardo ai commi 2 e 4, è costituzionalmente illegittima a doppio titolo, perché limitativa della sfera di competenza legislativa primaria delle Province autonome e perché, pur essendo limitativa, non è contenuta in una legge, ma in un atto amministrativo. -In senso analogo, v. la citata sentenza n. 267/2003.

Massima n. 33564

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. L'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto, stabilendo le caratteristiche, definite "irrinunciabili", dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, viola la sfera di competenza primaria della Provincia ricorrente. Si tratta di discipline dettagliate in materia di edilizia ed urbanistica, che, in ogni caso, anche a volerle intendere quali norme di fissazione dei livelli minimi delle prestazioni, avrebbero dovuto essere contenute, almeno nelle linee generali, non in un atto amministrativo ma in una legge.

Massima n. 33565

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 8, comma 1, (concernente i bandi regionali mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni e forme di monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti) del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. La disposizione denunciata, che disciplina i bandi di gara, invade la competenza amministrativa della Provincia ricorrente, che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto speciale, spetta alla stessa in tutte le materie attribuite alla sua competenza legislativa.

Massima n. 33566

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente, in quanto la disciplina le commissioni selezionatrici delle proposte presentate dai Comuni, attiene alle procedure attuative del programma provinciale ed incide, pertanto, in un ambito di competenza amministrativa propria della ricorrente.

Massima n. 33567

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. La disposizione impugnata attribuisce al Ministero delle infrastrutture poteri sostitutivi in caso di ritardi nell'attuazione del programma di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione ed alle modalità fissate nei singoli bandi regionali. Secondo la stessa disposizione, tali poteri sostitutivi sono esercitati «con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale». Al riguardo deve ricordarsi che l'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 circoscrive le ipotesi di potere sostituivo del Governo al «caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari». La competenza appartiene al Consiglio dei ministri ed è legislativamente previsto che la Regione o la Provincia interessata sia previamente sentita e che venga assegnato alla stessa «un congruo termine per provvedere». Anche a voler considerare le norme oggetto del presente conflitto come strumento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto al bene casa, si deve notare che l'art. 120, secondo comma, Cost., prevede un intervento statale secondo procedure previste dalla legge, «atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione». La disposizione di cui si tratta ha invece natura amministrativa e, per di più, rinvia genericamente ad un futuro decreto ministeriale la definizione di procedure che la Costituzione esige siano previste dalla legge.

Massima n. 33568

In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della sentenza, pronunciata su ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento, deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi agli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile);

annulla, per l'effetto, gli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara che spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 6, commi 1 e 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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