Corte costituzionale
Sentenza n. 18/2009
Corte cost., sent. 30 gennaio 2009, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/2009
- Data di deposito
- 30 gennaio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:18
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia n. 29 del 9 novembre 2007
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, decreto legislativo n. 172 del 4 ottobre 2007
- art. 704, decreto legislativo n. 96 del 9 maggio 2005
- art. 5, comma 1, regolamento cee n. 95 del 18 gennaio 1993
- art. 4, comma 5, regolamento cee n. 793 del 21 aprile 2004
- art. 4, comma 6, regolamento cee n. 793 del 21 aprile 2004
Massime
Massima n. 33136
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29. Le disposizioni denunciate (peraltro strettamente ed inscindibilmente connesse con tutti gli altri articoli della legge impugnata), che attribuiscono alla Regione una serie di competenze e poteri in ordine ad ambiti inerenti all'assegnazione delle bande orarie, nonché al rilascio delle concessioni di gestione degli aeroporti "coordinati", presenti nel territorio regionale ma non destinati ai voli di mero cabotaggio regionale, incidono su una disciplina che risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono agli ambiti di competenza esclusiva dello Stato individuati dall'articolo 117, comma secondo, lettere e ) ed h ),della Costituzione. - Sulla necessità che la Corte costituzionale esamini prioritariamente le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare le norme impugnate, in base alle regole che disciplinano il riparto interno delle competenze, avendo esse carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che ineriscono all'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, v. la cit. sentenza n. 368 del 2008 . - Sulla necessità, per valutare le censure sollevate nei confronti della legge regionale, relativamente alla pretesa violazione delle norme costituzionali inerenti al riparto delle competenze legislative, di identificare preliminarmente la materia alla quale esse sono riconducibili, alla luce dell'oggetto delle medesime e delle finalità perseguite dagli interventi legislativi nel cui ambito esse si collocano, anche al fine di individuare correttamente gli interessi tutelati, v. la cit. sentenza n. 165 del 2007. - Sulla non riferibilità della normativa impugnata alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente, v. la cit. sentenza n. 51 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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