Corte costituzionale

Sentenza n. 177/2009

Corte cost., sent. 12 giugno 2009, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/2009
Data di deposito
12 giugno 2009
Data di decisione
10 giugno 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47-ter, comma 1, lett. a), seconda parte, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 33495

È costituzionalmente illegittimo l'art. 47- ter , commi 1, lettera a ), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47- sexies , comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47- quinques , comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Premesso, infatti, che nella detenzione domiciliare speciale, l'applicabilità dell'art. 385 cod. pen. è limitata al caso in cui l'assenza della condannata dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore alle dodici ore, mentre nella detenzione ordinaria è sufficiente qualsiasi ipotesi di allontanamento dall'abitazione, risulta manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi di ritardo nel rientro del domicilio, più severo di quello riservato alla madre che, in uguali condizioni, abbia da espiare una pena di durata maggiore. L'irragionevole mancata estensione della disciplina stabilita dall'art. 47- sexies sul margine di tolleranza del ritardo all'omogenea previsione riguardante la detenzione domiciliare deve intendersi, però, riferita al sistema costituito dagli artt. 47- quinques e 47- sexies , in obbedienza ad una logica unitaria e indivisibile che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Con la conseguenza che l'estenzione della disciplina evocata in comparazione si completa con la preventiva valutazione dell'inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura possa commettere altri delitti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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