Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2009
Corte cost., sent. 22 maggio 2009, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2009
- Data di deposito
- 22 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 7, comma 3, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 14, comma 2, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 14, comma 3, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 14, comma 4, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 18, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 20, comma 2, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 33, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 36, comma 7, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 36, comma 8, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 53, comma 2, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 58, comma 4, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 59, comma 5, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 60, comma 4, legge della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
- art. 27, comma 1, lett. l), legge della Regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008
- art. 27, comma 1, lett. p), legge della Regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008
- art. 27, comma 1, lett. t), p. 1, legge della Regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008
- art. 27, comma 1, lett. t), p. 5, legge della Regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008
Parametri
- art. 31, decreto legislativo n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 49, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 121, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 27, comma 9, legge n. 87 del 11 marzo 1943
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 57, comma 5, lett. b), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 1, comma 1, lett. bb), n. 2, decreto legislativo n. 152 del 11 settembre 2008
- art. 122, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 40, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 33443
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, promosse in quanto la Regione avrebbe violato il principio di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra i diversi livelli di governo. In mancanza di disposizioni che consentano di attribuire rilevanza sul piano costituzionale ad eventuali "accordi normativi" diretti a determinare il contenuto di testi legislativi, non può trovare ingresso nel giudizio di costituzionalità la censura che si fonda sulla violazione del principio di leale collaborazione. Del pari, non può ritenersi ammissibile l'impugnazione diretta delle disposizioni della legge regionale n. 3 del 2007, con deduzione di vizi di costituzionalità che le inficerebbero, essendo ormai da tempo scaduto il termine perentorio per l'impugnazione diretta di tale legge ad opera del Governo. -In senso analogo, sul principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 371 e 222/2008; n. 401/2007.
Massima n. 33444
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e ) ed l ) Cost., l'art. 27, comma 1, lettere l ), della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, il quale, nel modificare l'art. 30, comma 5, della precedente legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, consente il ricorso all'istituto dell'avvalimento soltanto in relazione agli appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria. Ciò contrariamente a quanto previsto dagli art. 49 e 121 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i quali legittimano invece il ricorso a tale istituto anche in relazione ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con conseguente violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. La distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza: tale ambito ha, infatti, una portata che trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto: anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può dunque giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale. E se si riconosce, nello specifico, la sussistenza di tale esigenza, in relazione ovviamente a finalità di tutela della concorrenza, deve conseguentemente ammettersi la legittimazione statale a disciplinare l'istituto secondo le modalità proprie degli appalti di rilevanza comunitaria. Ciò considerato, tenuto conto delle caratteristiche dell'istituto dell'avvalimento (art. 49 del Codice degli appalti), emerge come la finalità perseguita dal legislatore statale, in linea con le prescrizioni comunitarie, sia quella di consentire a soggetti, che non posseggono determinati requisiti di partecipazione, di concorrere egualmente mediante l'ausilio di un'altra impresa, che sia in possesso dei necessari requisiti, purché ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 49. Si ottiene, pertanto, il risultato di ampliare potenzialmente la partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali, assicurando così una maggiore tutela delle libertà comunitarie e degli stessi principî di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa: l'analisi del dato finalistico consente, dunque, di fare rientrare la normativa in esame nell'ambito della tutela della concorrenza. Deve, però, precisarsi che alcuni aspetti della disciplina dell'avvalimento - relativi, in particolare, da un lato, agli obblighi assunti dall'impresa ausiliaria «verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente» (art. 49, comma 2, lettera d ); dall'altro, al «contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto» (art. 49, comma 2, lettera f ) - sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. Si tratta, infatti, di profili di disciplina che afferiscono, a prescindere dalla loro esatta qualificazione giuridica, a vicende comunque di natura essenzialmente privatistica. -In tema di appalti sotto soglia, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 33445
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettere l ), della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 deve essere estesa, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'art. 20, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, il quale, con norma inscindibilmente connessa a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, stabilisce che «le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli artt. 49 e 50 del Codice e successive modificazioni».
Massima n. 33446
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera p ), della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che, nel modificare l'art. 38, comma 5, lettera b ), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario. La competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. Orbene, la norma in esame, intervenendo in un ambito di competenza esclusiva statale, ha un contenuto diverso rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. Il Codice degli appalti autorizza, infatti, il ricorso al metodo di gara in esame nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale; il legislatore regionale, invece, consente l'applicazione di tale metodo «solo nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara».
Massima n. 33447
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera t ), punto 1, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 che ha stabilito che le stazioni appaltanti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «prevedono nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia». Deve ritenersi che la competenza in materia di tutela della concorrenza sussista in relazione alla disciplina della procedura di verifica delle offerte anomale nell'ambito degli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, al fine di assicurare, tra l'altro, il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione. Il legislatore statale, sul punto, ha previsto, all'art. 122, comma 9, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in capo alla stazione appaltante, il potere discrezionale di valutare l'opportunità di procedere all'esclusione automatica ovvero verificare in contraddittorio l'anomalia dell'offerta. Il legislatore regionale ha, invece, dettato una disciplina diversa da quella statale, prevedendo che la stazione appaltante è obbligata a procedere sempre ed in ogni caso all'esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di un contratto di appalto di rilevanza non comunitaria. Tale previsione, eliminando radicalmente qualunque potere di valutazione tecnica in capo all'amministrazione mediante l'attivazione di procedure di verifica in contraddittorio, viola i principi della concorrenza. La previsione, infatti, di un potere vincolato di esclusione automatica restringe aprioristicamente la possibilità di partecipazione di un numero più elevato di operatori economici, ledendo le regole concorrenziali sancite a livello comunitario e nazionale. -In senso analogo, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 33448
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera t ), punto 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008). La norma impugnata - inserita nel testo di una disposizione relativa ai «criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse» (art. 46 della legge regionale n. 3 del 2007) - prevede che, nell'ambito dei « requisiti per la qualificazione » degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di cui all'art. 22, comma 2, della medesima legge regionale, «devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d'opera». Detta disposizione regionale riprende, nella prima parte, il contenuto del comma 4- bis , dell'art. 87 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'art. 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Rispetto alla norma statale viene aggiunto, da un lato, il riferimento alle informazioni «fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituti»; dall'altro, l'affermazione dell'applicazione della norma «in corso d'opera». Chiarito ciò, deve rilevarsi come sia la disciplina del procedimento di verifica delle offerte anomale, sia il sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara rientrino nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza: spetta, dunque, esclusivamente allo Stato, sempre nei limiti del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, individuare i "requisiti per la qualificazione" rilevanti nell'ambito della procedura di valutazione tecnica dell'anomalia delle offerte, al fine di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale e di assicurare, tra l'altro, parità di trattamento agli operatori economici del settore. -In senso analogo, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 33449
La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle riportate norme contenute nella legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 non può comportare - ad eccezione di quanto già affermato in relazione all'art. 20, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 - la declaratoria di illegittimità consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , degli articoli 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, della citata legge regionale n. 3 del 2007, richiesta dalla difesa dello Stato. Tale pronuncia è possibile unicamente nel caso in cui sussista tra le norme dichiarate illegittime e le altre non impugnate un rapporto di inscindibile connessione; ma nel caso in esame detto rapporto non sussiste: le disposizioni oggetto della legge n. 3 del 2007, sopra richiamate, presentano un contenuto che non si pone in stretta connessione con le norme ora dichiarate costituzionalmente illegittime; con la conseguenza che esse avrebbero dovuto formare oggetto di rituale impugnazione nel rispetto dei termini perentori prescritti dall'art. 31 della legge n. 87 del 1953.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008);
b) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 20, comma 2, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);
c) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2007, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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