Corte costituzionale
Sentenza n. 152/2009
Corte cost., sent. 19 maggio 2009, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/2009
- Data di deposito
- 19 maggio 2009
- Data di decisione
- 6 maggio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 25 ottobre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 33427
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennità speciale una tantum contemplata dalla medesima disposizione in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio. La diversità indubbiamente esistente tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare non produce violazione del principio di eguaglianza, sia perché la giurisprudenza costituzionale, affermando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti ed escludendo che la Costituzione richieda un trattamento identico, ha stabilito che la diversità dei rispettivi regimi retributivi e normativi impedisce una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza; sia perché quella di cui viene chiesta l'estensione è una disciplina speciale, che, in quanto volta a regolare una particolare ipotesi propria del personale di polizia, non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare. - V. sentenze n. 442 del 2005, n. 451 del 2000, n. 91 del 1993, n. 583 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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