Corte costituzionale
Sentenza n. 138/2009
Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/2009
- Data di deposito
- 8 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:138
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 2, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 4, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 7, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 6, comma 2, lett. c), legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 7, comma 1, lett. b), legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
- art. 9, legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33382
V. titoletto
Massima n. 33383
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 2, commi 1, lettera b ), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, trattandosi di disposizioni che, svolgendo una funzione individuatrice della nuova professione di operatore di pratiche bionaturali, eccedono i limiti della competenza regionale nella materia (limitata agli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale), appartenendo sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, nonché la determinazione dei principi fondamentali, quale che sia il settore in cui si esplichi una determinata professione. - Sul principio fondamentale (invalicabile dalla legge regionale), nella materia concorrente delle "professioni", secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, v. citate sentenze, n. 153/2006, nonché, ex plurimis , n. 57/2007, n. 424/2006. - Sul divieto delle Regioni di dare vita a nuove figure professionali, vedi, citate sentenze n. 179/2008 e n. 300/2007. - Sulle competenze statali e regionali in materia di professioni, v. anche, citate, sentenze n. 93/2008, n. 300 e n. 57/2007, n. 355/2005. - Sull'attribuzione allo Stato della determinazione dei principi fondamentali della disciplina delle professioni, v. citata, sentenza n. 222/2008.
Massima n. 33384
Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le disposizioni del titolo I, nonché degli artt. 6, comma 2, lett. c ), 7, comma 1, lett. b ), 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della legge della Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, per l'inscindibile connessione con le norme dichiarate incostituzionali con la pronunzia che precede.
Massima n. 33987
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, trattandosi di disciplina diversa e non incisa dalle censure formulate dal ricorrente. Difetta, poi, un'adeguata motivazione in ordine a ciascuna delle disposizioni censurate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 (Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere), nonché, in via conseguenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della predetta legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole «e dalla presente legge» con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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