Corte costituzionale
Sentenza n. 130/2009
Corte cost., sent. 6 maggio 2009, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/2009
- Data di deposito
- 6 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:130
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 33371
È inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige 17 luglio 2008, n. 1717 che, in un giudizio su ricorsi proposti da privati contro l'annullamento di provvedimenti edilizi del medesimo Comune, aveva dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426. Il ricorso, pur riproponendo la medesima questione già respinta dal Tribunale, assume i connotati di un conflitto tra enti e, così, qualificato, è inammissibile, perché non risulta notificato al Presidente del Consiglio né all'organo che ha emanato l'atto nel termie di 60 giorni prescritto dalla legge n. 87/1953. Non sussistono, infine, né il requisito soggettivo di un conflitto fra enti, non potendosi superare la limitazione soggettiva posta dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87/1953, né quello oggettivo, poiché, nella specie, il conflitto si configura come uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. -Sulla limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87/1953 v., citata, sentenza n. 303/2003. -Sul profilo oggettivo v., citate, sentenze n. 39/2007, n. 326 e n. 276/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n. 1717, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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