Corte costituzionale

Sentenza n. 130/2009

Corte cost., sent. 6 maggio 2009, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/2009
Data di deposito
6 maggio 2009
Data di decisione
4 maggio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:130

Parametri

  • art. 111, Costituzione
  • art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)

Massime

Massima n. 33371

È inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige 17 luglio 2008, n. 1717 che, in un giudizio su ricorsi proposti da privati contro l'annullamento di provvedimenti edilizi del medesimo Comune, aveva dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426. Il ricorso, pur riproponendo la medesima questione già respinta dal Tribunale, assume i connotati di un conflitto tra enti e, così, qualificato, è inammissibile, perché non risulta notificato al Presidente del Consiglio né all'organo che ha emanato l'atto nel termie di 60 giorni prescritto dalla legge n. 87/1953. Non sussistono, infine, né il requisito soggettivo di un conflitto fra enti, non potendosi superare la limitazione soggettiva posta dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87/1953, né quello oggettivo, poiché, nella specie, il conflitto si configura come uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. -Sulla limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87/1953 v., citata, sentenza n. 303/2003. -Sul profilo oggettivo v., citate, sentenze n. 39/2007, n. 326 e n. 276/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n. 1717, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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