Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2009
Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 200, codice penale
- art. 322-ter, codice penale
- art. 1, comma 143, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
Massime
Massima n. 33294
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Invero il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo posto che la Corte di cassazione ha affermato che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princípi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. - In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione citato, v., ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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